LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 129, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle norme volte a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi ai quali sono esposti, direttamente o mediante l'ambiente, l'uomo e gli animali.
(2)In particolare, il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce condizioni generali per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi o loro regioni, compresi gli alimenti destinati al consumo umano. L'articolo 129 del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di riconoscere che le misure applicate da paesi terzi o loro regioni sono equivalenti alle prescrizioni stabilite in determinate norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, se i paesi terzi forniscono prove oggettive al riguardo. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire le condizioni che disciplinano l'ingresso nell'Unione di tali animali e merci provenienti da tali paesi terzi o loro regioni, in particolare per quanto riguarda la natura e il contenuto dei certificati o attestati ufficiali che devono accompagnare tali prodotti.
(3)Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 della Commissione (3), le misure applicate negli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti, per la tutela della salute pubblica in relazione alla produzione e all'immissione in commercio di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa nel settore della sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 stabilisce un modello di certificato ufficiale per le importazioni dagli Stati Uniti di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano. Il modello di certificato ufficiale prevede che un ispettore ufficiale certifichi che le misure applicate alla produzione e all'immissione in commercio di tali prodotti sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa nel settore della sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
(5)In linea con le misure concordate con il dipartimento dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti responsabile dell'esportazione nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, è opportuno adattare il modello di certificato ufficiale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 al formato appropriato per l'esportazione nell'Unione di tali prodotti. In particolare, il modello di certificato ufficiale dovrebbe indicare la data di partenza delle partite. Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni sul fatto che i prodotti siano certificati per il consumo umano o per il consumatore finale.
(6)Oltre alle prescrizioni in materia di sanità pubblica del modello di certificato ufficiale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641, i molluschi bivalvi vivi delle specie elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (4), destinati al consumo umano, e i prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano dovrebbero entrare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato ufficiale che comprenda gli opportuni attestati di sanità animale Di conseguenza, al fine di soddisfare le prescrizioni in materia di sanità animale che forniscono garanzie equivalenti a quelle previste dalla normativa dell'Unione, il modello di certificato ufficiale dovrebbe includere le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (5), nonché le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti di cui all'articolo 167, lettera a), lettera c), punti ii) e iii), e lettera d), e all'articolo 169, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.026.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A026%3ATOC
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