Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/145 della Commissione del 31 gennaio 2022 che modifica l’allegato della Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/641.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.

(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/106 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, nei Paesi Bassi, in Polonia e Portogallo, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/106 la Bulgaria, la Cechia, la Germania, la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi e la Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all’interno o al di fuori delle aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(7)Le autorità competenti di Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(8)La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza in Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i recenti focolai di HPAI.

(9)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia, le nuove zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

(10)È pertanto opportuno modificare le aree relative a Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(11)Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per tenere conto delle nuove zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Bulgaria, Cechia, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(13)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

(14)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.024.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A024%3ATOC

 

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