LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Ceylon Cinnamon» come indicazione geografica protetta (IGP) presentata dallo Sri Lanka è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).
(2)Il 3 settembre 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Germania una notifica di opposizione corredata di una dichiarazione di opposizione motivata. Il 16 settembre 2020 la Commissione ha trasmesso tale notifica allo Sri Lanka.
(3)La Commissione ha esaminato la dichiarazione di opposizione motivata ricevuta il 3 settembre 2020 dalla Germania e l’ha ritenuta ricevibile.
(4)Con lettera del 22 settembre 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.
(5)Il 14 dicembre 2020, su richiesta dello Sri Lanka, la Commissione ha prorogato il termine per la consultazione di altri tre mesi.
(6)La consultazione tra Sri Lanka e Germania si è conclusa il 28 dicembre 2020 senza raggiungere un accordo. La Commissione deve pertanto adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(7)L’opposizione della Germania è motivata dal fatto che il nome «Ceylon Cinnamon», presentato per la registrazione, corrisponde alla traduzione tedesca «Ceylon-Zimt» (Cannella di Ceylon, precedente denominazione dello Sri Lanka) ed è in conflitto con il nome botanico Cinnamomum ceylanicum, che è la pianta da cui si ottiene la cannella. I «Principi guida del codice alimentare tedesco per le spezie e altri condimenti» definiscono il «Ceylon cinnamon» come corteccia essiccata del Cinnamomum ceylanicum.
(8)Secondo l’opponente, il Cinnamomum ceylanicum era originariamente coltivato a Ceylon, precedente denominazione dello Sri Lanka. Tuttavia, negli ultimi decenni il Cinnamomum ceylanicum è uscito dalla zona geografica originale ed è stato coltivato anche in altri paesi tropicali. Altri principali fornitori sono le Seychelles, il Madagascar e la Cina, nonché, in misura minore, India, Vietnam, Indonesia, Giamaica, Martinica, Guyana francese e Brasile. Una quota significativa della cannella disponibile sul mercato ottenuta dalla pianta Cinnamomum ceylanicum non proviene dallo Sri Lanka.
(9)Al momento della registrazione del «Ceylon Cinnamon» come IGP, la Germania ha ritenuto che la protezione si sarebbe estesa alle traduzioni, in quanto evocazioni di tale nome, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, e che non avrebbe dovuto più esserci alcun riferimento al termine «Ceylon» nel nome di tali prodotti. Pertanto, la registrazione del nome «Ceylon Cinnamon» come IGP comprometterebbe l’esistenza del nome «Ceylon Zimt» e l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato tedesco da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione del nome «Ceylon Cinnamon».
(10)In conclusione, secondo l’opponente, la registrazione del nome «Ceylon Cinnamon» proteggerebbe indebitamente come indicazione geografica il nome di una pianta, il cui uso deve essere mantenuto libero. Inoltre, a seguito di tale registrazione, una quota significativa dei prodotti disponibili sul mercato dovrebbe essere rinominata in quanto non sarebbe più consentito utilizzare il loro nome consolidato, ben noto ai consumatori, compreso il riferimento alla specie vegetale Cinnamomum ceylanicum.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.024.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A024%3ATOC
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