LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il 24 marzo 2017 la società Sumitomo Chemical Agro Europe SAS ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»), conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione per lo stesso biocida singolo, come definito all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «SchwabEX-Guard», del tipo di prodotto 18, quale descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («il registro») con il numero BC-PP031247-26. La domanda recava anche il numero di domanda relativo al corrispondente biocida singolo di riferimento «Pesguard® Gel», registrato nel registro con il numero BC-HS027052-37.
(2)Lo stesso biocida singolo «SchwabEX-Guard» contiene come principi attivi il piriproxifen e il clotianidin, che sono iscritti nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3)Il 17 dicembre 2020 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «SchwabEX-Guard», conformemente all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
(4)Nel parere si conclude che «SchwabEX-Guard» è un biocida, che è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, che le differenze proposte tra lo stesso biocida singolo e il corrispondente biocida di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) e che, sulla base della valutazione del corrispondente biocida singolo di riferimento «Pesguard® Gel» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(5)Il 17 dicembre 2020 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, conformemente all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(6)La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per lo stesso biocida singolo «SchwabEX-Guard».
(7)Lo stesso biocida singolo «SchwabEX-Guard» contiene le sostanze non attive cis CTAC e diclorometano per le quali, nel periodo di valutazione della domanda relativa al corrispondente biocida singolo di riferimento, non è stato possibile stabilire se soddisfino i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione (5). È pertanto opportuno procedere a un ulteriore esame del cis CTAC e del diclorometano. Se si giungerà alla conclusione che il cis CTAC o il diclorometano, o entrambi, risultano avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, la Commissione valuterà se l’autorizzazione dell’Unione per il biocida «SchwabEX-Guard» debba essere revocata o modificata conformemente all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Sumitomo Chemical Agro Europe SAS è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso dello stesso biocida singolo «SchwabEX-Guard» con il numero di autorizzazione EU-0025436-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 17 febbraio 2022 al 30 giugno 2026.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC
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