IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l’articolo 12,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.
(2)In base a un riesame, nell’allegato I di tale regolamento è opportuno modificare le informazioni relative alle motivazioni concernenti tre persone, e le informazioni relative all’applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino concernenti sette persone.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.019.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A019%3ATOC
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