LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139 («regolamento FEAMPA») istituisce un quadro per la gestione concorrente imponendo alle autorità di gestione degli Stati membri di fornire alla Commissione i dati di attuazione pertinenti a livello di operazione. Tali dati dovrebbero includere le caratteristiche fondamentali di ciascun beneficiario e di ogni operazione sostenuta dal FEAMPA in regime di gestione concorrente. Questo obbligo integra quello stabilito all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativo alla trasmissione di dati cumulativi per ciascun programma.
(2)Al fine di garantire la coerenza e la completezza dei dati, sia per le autorità di gestione che per la Commissione, è necessario stabilire un formato comune nonché specifiche tecniche e norme comuni per la presentazione di tali dati.
(3)Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi tempestivamente, al fine di facilitare una registrazione coerente dei dati sin dall'inizio dell'attuazione del programma.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme per la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139 («dati di attuazione»).
Articolo 2
Registrazione e trasmissione dei dati di attuazione
Le autorità di gestione registrano e trasmettono alla Commissione i dati di attuazione per ciascuna operazione sostenuta in regime di gestione concorrente secondo il formato di cui all'allegato I.
Articolo 3
Presentazione dei dati
Le autorità di gestione presentano i dati di attuazione di cui all'articolo 2 conformemente alle specifiche fornite nelle tabelle di cui all'allegato II.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.013.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A013%3ATOC
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