Regolamento (UE) 2022/78 della Commissione del 19 gennaio 2022 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze dazomet, exitiazox e metam sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Per le sostanze dazomet e metam l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato pareri motivati sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha proposto una revisione della definizione comune dei residui basata sul metilisotiocianato, il principale metabolita del dazomet e del metam. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le definizioni dei residui. L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie (dolci), pesche, prugne, uve da tavola e da vino, more di rovo, more selvatiche, lamponi (rossi e gialli), mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), rosa canina (cinorrodonti), more di gelso (nero e bianco), azzeruoli, bacche di sambuco, fichi, olive da tavola, kumquat, cachi, kiwi (verdi, rossi, gialli), fichi d’India/fichi di cactus, avocado, manghi e melograni. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per fragole, bietole, carote, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, pomodori, peperoni, melanzane, gombi, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, cavoli cinesi/pe-tsai, cavoli ricci, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), spinaci, portulacea/porcellana, bietole da foglia e da costa, infusioni di erbe da radici e luppolo, l’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno che anche gli LMR per tali prodotti siano fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Gli LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)Per l’exitiazox l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3) e ha proposto di modificare la definizione dei residui. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le definizioni dei residui. L’Autorità ha inoltre raccomandato di ridurre gli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesche, more di rovo, more selvatiche, lamponi (rossi e gialli), mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), rosa canina (cinorrodonti), more di gelso (nero e bianco), azzeruoli, bacche di sambuco, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, mais/granturco e luppolo. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per albicocche, ciliegie (dolci), prugne, semi di soia e prodotti di origine animale, l’Autorità ha inoltre concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Gli LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4)Nei propri pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell’Unione.

(5)Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione (LD) o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede che siano fissati specifici LD.

(7)Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.013.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A013%3ATOC

 

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