Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/64 della Commissione del 17 gennaio 2022 che modifica i Regolamenti d’Esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187 e l’articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 66, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (4) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (5) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati ad essere utilizzati seguendo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).

(3)L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Commonwealth dell’Australia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2021/2234 del Consiglio (6), modifica alcuni contingenti tariffari per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti da importare dall’Australia.

(4)L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2021/1197 del Consiglio (7), modifica alcuni contingenti tariffari per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti da importare dall’Indonesia.

(5)Le modifiche apportate da tali accordi dovrebbero riflettersi negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

(6)Inoltre, al fine di garantire la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4003, oltre a quelli già elencati all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(7)L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia elimina la divisione in sottoperiodi per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4129. Tale modifica dovrebbe riflettersi nell’articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(8)Per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4002, il periodo contingentale inizia il 1o luglio. All’articolo 43, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è opportuno chiarire che i titoli di importazione rilasciati prima dell’inizio del periodo contingentale sono validi per tre mesi a decorrere dal 1o luglio.

(9)L’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce che il quantitativo è espresso in unità intere, eventualmente arrotondate per eccesso. Al fine di garantire la coerenza con le norme in materia di arrotondamento di cui al titolo II, gruppo 6 (Identificazione delle merci), dell’allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (8) e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (9), i certificati di autenticità e i certificati IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) rilasciati da paesi terzi per la gestione di taluni contingenti tariffari dovrebbero indicare il quantitativo per il quale sono utilizzati arrotondato ai chilogrammi.

(10)L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio (10), ha aumentato il quantitativo disponibile per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4168 per il riso originario di tutti i paesi ad esclusione del Regno Unito. Tale accordo ha inoltre istituito due nuovi contingenti tariffari con i numeri d’ordine 9.4289 e 09.4290 per il pollame originario dell’Argentina. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1401 della Commissione (11) ha apportato le corrispondenti modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, comprese quelle riguardanti la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4168 dell’allegato III di tale regolamento e le tabelle relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4213 e 09.4412 dell’allegato XII di detto regolamento, in cui l’Argentina figura tra i paesi dai quali i prodotti non devono essere originari. Tuttavia tale atto modificativo ha omesso di adeguare la ripartizione del nuovo quantitativo per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4168 tra i sottoperiodi, nonché di includere un riferimento all’Argentina nella riga «Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso» nelle tabelle relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4213 e 09.4412.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.011.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A011%3ATOC

 

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