LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2)L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e le condizioni del loro uso.
(3)Il biossido di titanio (E 171) è una sostanza autorizzata come colorante in determinati alimenti conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(4)A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(5)L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell’Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»).
(6)Il 14 settembre 2016 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico sulla nuova valutazione della sicurezza del biossido di titanio (E 171) come additivo alimentare (3) nel quale concludeva che i margini di sicurezza calcolati nel parere non desterebbero preoccupazione. L’Autorità ha tuttavia raccomandato la realizzazione di ulteriori test tossicologici, di uno studio esteso di tossicità di 90 giorni o di uno studio di tossicità riproduttiva multigenerazionale o di uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione secondo le attuali linee guida dell’OCSE, al fine di poter stabilire un valore guida basato su considerazioni sanitarie (dose giornaliera ammissibile - DGA) per il biossido di titanio (E 171). L’Autorità ha inoltre raccomandato di modificare le specifiche dell’Unione relative al biossido di titanio (E 171) introducendo una caratterizzazione della distribuzione delle dimensioni delle particelle e la percentuale di particelle in scala nanometrica presenti nel biossido di titanio (E 171) utilizzato come additivo alimentare e rivedendo i limiti massimi per le impurità degli elementi tossici.
(7)Il 30 gennaio 2017 la Commissione ha indetto un bando di gara per la raccolta di dati scientifici e tecnologici riguardanti il biossido di titanio (E 171), inteso a soddisfare le esigenze di dati rilevate nel parere scientifico sulla nuova valutazione di tale sostanza come additivo alimentare.
(8)Il 2 ottobre 2017 e il 29 giugno 2018, alla luce delle raccomandazioni formulate dall’Autorità, gli operatori del settore hanno presentato una proposta di modifica delle specifiche del biossido di titanio (E 171) e hanno presentato i dati necessari. Il 7 agosto 2018 la Commissione ha chiesto all’Autorità di fornire un parere scientifico in merito all’adeguatezza dei dati forniti a sostegno della modifica proposta delle specifiche del biossido di titanio (E 171).
(9)Il 12 luglio 2019 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico sulle modifiche proposte delle specifiche del biossido di titanio (E 171) utilizzato come additivo alimentare. L’Autorità ha concluso che devono essere inclusi nelle specifiche parametri aggiuntivi relativi alla distribuzione delle dimensioni delle particelle e ha raccomandato una revisione della definizione dell’additivo alimentare biossido di titanio (E 171) nelle specifiche dell’Unione. L’Autorità ha inoltre concluso che, in base alla modifica proposta delle specifiche, si dovrebbe di conseguenza procedere a una revisione della banca dati tossicologica sul biossido di titanio (E 171) come additivo alimentare in linea con i requisiti in materia di dati specificati nel documento del 2018 «Guidance on risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain» (Linee guida sulla valutazione dei rischi relativi alle applicazioni delle nanoscienze e delle nanotecnologie nella catena alimentare umana e animale) (4).
(10)Il 6 marzo 2020 la Commissione ha chiesto all’Autorità di valutare la sicurezza dell’additivo alimentare biossido di titanio (E 171), tenendo conto delle modifiche proposte delle specifiche, dei dati di uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione presentato da un consorzio di operatori del settore interessati in risposta all’invito pubblico a presentare dati lanciato nel 2017, nonché di tutti i nuovi dati pertinenti divenuti disponibili a seguito del completamento della nuova valutazione del biossido di titanio (E 171) nel 2016, compresi i dati ritenuti conformi ai requisiti in materia di dati specificati nelle linee guida del 2018 sulle nanotecnologie.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.011.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A011%3ATOC
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