IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (1) («accordo») è stato concluso con decisione (UE) 2017/418 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 10 maggio 2017. Il protocollo di attuazione dell’accordo («protocollo in vigore») è stato applicato in via provvisoria dal 14 ottobre 2016 (3).
(2)Il protocollo in vigore è stato prorogato di un anno (4) e scadrà il 13 novembre 2021.
(3)Il 7 luglio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo delle Isole Cook per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo («protocollo»).
(4)In esito a tali negoziati, il protocollo è stato siglato il 28 luglio 2021.
(5)L’11 novembre 2021, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/2317 (5) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.
(6)È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca di cui al protocollo per tutto il periodo di applicazione dello stesso.
(7)Tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nelle zone di pesca delle isole Cook e tenuto conto della necessità di evitare l’interruzione di tali attività allo scadere del protocollo in vigore, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima.
(8)Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma per consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le possibilità di pesca che figurano nel protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
Tonniere con reti a circuizione:
-Spagna: 3 unità
-Francia: 1 unità
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
Z. POČIVALŠEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.462.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A462%3ATOC
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