Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato del Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Legge 404

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato.

(2)Il quadro del certificato digitale COVID dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 consente il rilascio, la verifica transfrontaliera e l'accettazione di tre tipi di certificati COVID-19. Uno di questi è il certificato di vaccinazione, ossia un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato.

(3)A norma del regolamento (UE) 2021/953, ciascuno Stato membro rilascia il certificato di vaccinazione alle persone cui è stato somministrato un vaccino anti COVID-19, automaticamente o su richiesta delle persone interessate. Per quanto riguarda le categorie di dati personali, il certificato di vaccinazione deve contenere l'identità del titolare, le informazioni sul vaccino anti COVID-19 e il numero di dosi somministrate al titolare nonché i metadati del certificato, quali il soggetto che ha rilasciato il certificato o un identificativo univoco del certificato. Tali dati sono inseriti nel certificato di vaccinazione conformemente ai campi specifici di dati di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)Al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2021/953 non erano disponibili dati sufficienti sulla durata della protezione derivante dal completamento del ciclo di vaccinazione primario anti COVID-19. Di conseguenza, i campi di dati da inserire nei certificati di vaccinazione conformemente all'allegato del regolamento (UE) 2021/953 non includono dati relativi a un periodo di accettazione, a differenza dei campi di dati da inserire nei certificati di guarigione.

(5)Il 4 ottobre 2021 il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali ha concluso che per Comirnaty si può prendere in considerazione la somministrazione di una dose di richiamo almeno sei mesi dopo la seconda dose per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Il 25 ottobre 2021 il comitato ha concluso che si può prendere in considerazione la somministrazione di una dose di richiamo di Spikevax almeno sei mesi dopo la seconda dose per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Il 15 dicembre 2021 il comitato ha concluso che si può prendere in considerazione la somministrazione di una dose di richiamo del vaccino anti COVID-19 Janssen almeno due mesi dopo la prima dose per le persone di età pari o superiore a 18 anni e che il medesimo vaccino può essere somministrato anche dopo due dosi di Comirnaty o di Spikevax.

(6)In tale contesto, il 24 novembre 2021 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato una valutazione rapida dei rischi contenente una valutazione dell'attuale situazione epidemiologica per quanto riguarda il SARS-CoV-2, le proiezioni per le festività di fine anno e le strategie di risposta nell'UE/SEE (2), in cui ha rilevato che i dati emergenti indicavano un aumento significativo della protezione dall'infezione e dalla malattia severa a seguito di una dose di richiamo in tutte le fasce di età nel breve termine. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ritiene che gli Stati membri dell'Unione e i paesi SEE debbano prendere urgentemente in considerazione la somministrazione di dosi di richiamo alle persone di età pari o superiore a 40 anni, destinate ai più vulnerabili e agli anziani, e che possano altresì prendere in considerazione la somministrazione di dosi di richiamo a tutti gli adulti di età pari o superiore a 18 anni almeno sei mesi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario, al fine di aumentare la protezione contro la trasmissione del virus dovuta a un calo dell'immunità. Ciò potrebbe ridurre la trasmissione tra la popolazione e prevenire ulteriori ricoveri e decessi.

(7)Nella sua valutazione rapida dei rischi del 15 dicembre 2021 (3), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha osservato che, in base ai dati attualmente disponibili, le dosi di richiamo aumenteranno la protezione contro gli esiti gravi causati dalla variante che desta preoccupazione «Delta» e che le valutazioni preliminari indicano inoltre che le dosi di richiamo potrebbero aumentare la protezione contro la variante che desta preoccupazione «Omicron»; l'effetto previsto sulla popolazione è più elevato se la dose di richiamo sarà somministrata entro un breve periodo di tempo alla maggior parte della popolazione adulta. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i dati attualmente disponibili indicano che la dose di richiamo può essere somministrata in modo sicuro ed efficace già tre mesi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario.

(8)Per quanto riguarda la somministrazione di dosi di richiamo, sempre più Stati membri stanno adottando norme per stabilire la durata della validità dei certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario, tenendo conto che risulta che la protezione dall'infezione da COVID-19 fornita dalla vaccinazione si riduca nel tempo. Tali norme possono applicarsi esclusivamente ai casi di uso nazionale oppure anche all'accettazione dei certificati di vaccinazione a fini di viaggio.

(9)L'adozione di misure unilaterali in questo settore potrebbe causare gravi perturbazioni ponendo le imprese e i cittadini dell'Unione di fronte a un'ampia gamma di misure divergenti. In assenza di un approccio uniforme a livello dell'Unione, i cittadini sarebbero tenuti a verificare le norme di ciascuno Stato membro per stabilire se i loro certificati di vaccinazione continuano ad essere accettati. Questa incertezza comporta anche il rischio di minare la fiducia nel certificato digitale COVID dell'UE e di compromettere il rispetto delle necessarie misure di sanità pubblica. Norme particolarmente rigorose in uno Stato membro potrebbero rendere impossibile per i cittadini provenienti da un altro Stato membro beneficiare della revoca delle restrizioni per i viaggiatori vaccinati, in quanto essi potrebbero non essere ancora in grado di ottenere la dose di richiamo necessaria prima di viaggiare. Tali rischi sono particolarmente dannosi in una situazione in cui l'economia dell'Unione è già stata duramente colpita dal virus.

(10)Onde evitare misure divergenti e destabilizzanti, è quindi necessario stabilire, ai fini del viaggio, un periodo standard di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario. Questo termine tiene conto degli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sulla somministrazione di dosi di richiamo a partire da sei mesi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario e prevede un periodo aggiuntivo di tre mesi per consentire un adeguamento delle campagne di vaccinazione nazionali e l'accesso dei cittadini alla somministrazione delle dosi di richiamo. Per garantire un approccio coordinato, gli Stati membri non dovrebbero accettare certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario se sono trascorsi più di 270 giorni dalla somministrazione della dose ivi indicata. Allo stesso tempo, e al fine di garantire un approccio coordinato, gli Stati membri non dovrebbero prevedere, ai fini del viaggio, un periodo di accettazione inferiore a 270 giorni. Durante tale periodo standard di accettazione, i certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario dovrebbero continuare a essere accettati da uno Stato membro anche se quest'ultimo sta già somministrando dosi di richiamo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0459.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC

 

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