LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 4 dicembre 2020, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione («ACF») originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («l’avviso di apertura») (2).
(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 21 ottobre 2020 da sei produttori dell’Unione («i denuncianti») che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio tali da giustificare l’apertura dell’inchiesta.
(3)Prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») (3) di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni si sono svolte il 30 novembre 2020. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata.
(4)Il 22 ottobre 2020 la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping distinta sullo stesso prodotto originario della RPC («l’inchiesta antidumping distinta») (4). Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell’interesse dell’Unione svolte nell’ambito della presente inchiesta antisovvenzioni e dell’inchiesta antidumping distinta, mutatis mutandis, sono identiche, poiché la definizione di industria dell’Unione, i produttori dell’Unione inclusi nel campione, il periodo in esame e il periodo dell’inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste.
1.1.1.Osservazioni in merito all’apertura
(5)Il governo della RPC ha sostenuto, prima e dopo l’apertura, che l’inchiesta non si sarebbe dovuta aprire perché la denuncia non rispettava i requisiti probatori di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative») e all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Secondo il governo della RPC non vi erano sufficienti elementi di prova per dimostrare l’esistenza di sovvenzioni compensabili, del pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio. Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha ribadito che la denuncia, con riguardo a un certo numero di presunti regimi di sovvenzione, non conteneva elementi di prova sufficienti a soddisfare lo standard probatorio e, a prescindere dalle informazioni che potrebbero essere ragionevolmente disponibili al denunciante, è sempre necessario che vi siano elementi di prova sufficienti in merito all’esistenza e alla natura della sovvenzione, al pregiudizio notevole e al nesso di causalità. Il governo della RPC ha inoltre ribadito tale argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni.
(6)Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura e anche dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha altresì affermato che la nota della Commissione sulla sufficienza degli elementi di prova e i questionari antisovvenzioni andavano ben oltre le asserzioni riportate nella denuncia e che la Commissione vi aveva aggiunto ulteriori prove per giustificare l’apertura dell’inchiesta. Il governo della RPC ha sostenuto che, aggiungendo tali elementi, la Commissione ha ampliato l’ambito dell’inchiesta. Più nello specifico, il governo della RPC ha asserito che aggiungendo riferimenti a documenti quali una relazione del 2018 sull’alluminio, una relazione sulla strategia «Made in China 2025», un documento statunitense del 2018 sui prodotti di alluminio, e aggiungendo la Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») all’elenco degli istituti finanziari oggetto di inchiesta o chiedendo informazioni relative alla China Banking and Insurance Regulatory Commission (la «CBIRC»), la Commissione ha ampliato l’ambito dell’inchiesta.
(7)La Commissione ha respinto l’argomentazione del governo della RPC concernente la sufficienza degli elementi di prova. Infatti gli elementi di prova presentati nella denuncia costituivano tutte le informazioni di cui il denunciante poteva disporre in quella fase. Come indicato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che contiene la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base alla quale essa ha aperto l’inchiesta, nella fase di apertura vi erano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura. La denuncia conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio per l’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni.
(8)La Commissione ha respinto anche l’argomentazione relativa all’ambito dell’inchiesta. La nota sulla sufficienza degli elementi di prova contiene un esame degli elementi di cui dispone la Commissione, compresi, ma non solo, quelli presentati dal denunciante. Gli elementi contenuti nella denuncia sono stati effettivamente analizzati insieme e confermati con altri fatti noti alla Commissione conformemente alla prassi consolidata. Come indicato nell’avviso di apertura, in conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, contenente una valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base ai quali essa ha aperto la presente inchiesta. L’ambito dell’inchiesta non si limita dunque agli elementi di prova e alle asserzioni riportate nella denuncia, ma può essere integrato da altre informazioni a disposizione della Commissione. Inoltre, durante l’inchiesta, la Commissione può esaminare tutte le informazioni pertinenti alle presunte sovvenzioni senza limitarsi alle informazioni riportate nella denuncia. Ciò vale anche per gli istituti finanziari che forniscono finanziamenti agevolati, come Sinosure, e gli organismi normativi pertinenti come la CBRC.
(9)Il governo della RPC ha ribadito le sue argomentazioni in merito alla sufficienza degli elementi di prova e alla portata dell’inchiesta anche dopo la divulgazione finale delle informazioni, ma non ha presentato nuove argomentazioni o elementi di prova sostanziali. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(10)Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha asserito che il denunciante si è avvalso delle leggi cinesi in maniera selettiva e ha mal interpretato il loro legame con l’industria dei prodotti ACF. Il governo della RPC ha dichiarato che i documenti strategici, come i piani quinquennali dal decimo al tredicesimo, il repertorio di riferimento dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale (2005) e il piano di sviluppo per i metalli non ferrosi (2016-2020) sono solo documenti di orientamento non vincolanti. Il governo della RPC ha anche dichiarato che i piani quinquennali non fanno specifico riferimento ai prodotti ACF.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0344.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
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