Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio del 20 dicembre 2021 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013.

Legge 404

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La produzione dell’Unione di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell’Unione. L’approvvigionamento dell’Unione per i prodotti in questione dipende pertanto dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere immediatamente ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell’Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti») alle aliquote di dazio contingentali preferenziali nei limiti degli adeguati volumi contingentali, che tengano conto della necessità di non compromettere l’equilibrio dei mercati di tali prodotti né impedire l’avvio o lo sviluppo della produzione nell’Unione.

(2)È necessario garantire a tutti gli importatori dell’Unione l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti e far sì che le aliquote di dazio contingentali previste per tali contingenti siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1) prevede un sistema di gestione dei contingenti che garantisce l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote di dazio contingentali e segue l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo tale sistema.

(4)I volumi contingentali sono espressi principalmente in unità supplementari di peso. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente, il volume contingentale è fissato in un’altra unità supplementare. Ove la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) («nomenclatura combinata») non preveda un’unità supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all’unità supplementare utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti, nella dichiarazione di immissione in libera pratica sia indicato il quantitativo esatto dei prodotti importati utilizzando l’unità supplementare del volume contingentale fissata per tali prodotti nel presente regolamento.

(5)È necessario precisare che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti prodotti oggetto di contingenti dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento in quanto solo i prodotti descritti nel presente regolamento dovrebbero essere oggetto di contingenti.

(6)Il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (3) è stato modificato più volte. Inoltre, poiché la codificazione della nomenclatura combinata è stata aggiornata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (4) sarebbe necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. Pertanto, a fini di chiarezza e trasparenza, tale regolamento dovrebbe essere sostituito integralmente.

(7)In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l’obiettivo fondamentale di promuovere gli scambi fra Stati membri e paesi terzi, è necessario e opportuno stabilire norme intese a equilibrare gli interessi commerciali degli operatori economici dell’Unione senza modificare l’elenco dell’Organizzazione mondiale del commercio relativo all’Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(8)Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime dei contingenti e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, i contingenti per i prodotti elencati nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.Per i prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti»).

2.Nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono sospesi per i periodi contingentali, alle aliquote di dazio contingentali e nei limiti dei volumi contingentali indicati nell’allegato del presente regolamento.

3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell’allegato.

Articolo 2

I contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Alla presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per i prodotti per i quali sono state fornite unità supplementari nell’allegato, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella dichiarazione utilizzando l’unità supplementare stabilita nell’allegato.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC

 

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