LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione (2) stabilisce la forma del certificato di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (3) che gli Stati membri devono rilasciare ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Tale regolamento stabilisce inoltre i riferimenti che tali produttori devono inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche a norma dei capi IV e V della direttiva 2008/118/CE.
(2)Il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (4) definisce il contenuto del documento di accompagnamento semplificato ai fini della circolazione di prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza.
(3)Al fine di comprendere i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati, è necessario modificare il riquadro 14 e le relative note esplicative del documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di bevande alcoliche immesse in consumo.
(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3649/92.
(5)L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1o gennaio 2022 al fine di allinearsi all’applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio (5).
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92 è così modificato:
1)Il riquadro 14 del documento di accompagnamento semplificato è sostituito dal seguente:
«14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche)»;
2)Alla sezione «2. Singole rubriche» delle note esplicative, il punto 3 del riquadro 14 è sostituito dal seguente:
«3.Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, sono aggiunte informazioni a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione (*1) qualora venga richiesta l’applicazione di un’aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione.
(*1)Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 455).»;"
3)Alla sezione «2. Singole rubriche» delle note esplicative, il punto 4 del riquadro 14 è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.455.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A455%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it