Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/2264 della Commissione del 17 dicembre 2021 che modifica il Regolamento (CEE) n. 3649/92.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione (2) stabilisce la forma del certificato di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (3) che gli Stati membri devono rilasciare ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Tale regolamento stabilisce inoltre i riferimenti che tali produttori devono inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche a norma dei capi IV e V della direttiva 2008/118/CE.

(2)Il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (4) definisce il contenuto del documento di accompagnamento semplificato ai fini della circolazione di prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza.

(3)Al fine di comprendere i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati, è necessario modificare il riquadro 14 e le relative note esplicative del documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di bevande alcoliche immesse in consumo.

(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3649/92.

(5)L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1o gennaio 2022 al fine di allinearsi all’applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio (5).

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92 è così modificato:

1)Il riquadro 14 del documento di accompagnamento semplificato è sostituito dal seguente:

«14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche)»;

2)Alla sezione «2. Singole rubriche» delle note esplicative, il punto 3 del riquadro 14 è sostituito dal seguente:

«3.Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, sono aggiunte informazioni a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione (*1) qualora venga richiesta l’applicazione di un’aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione.

(*1)Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 455).»;"

3)Alla sezione «2. Singole rubriche» delle note esplicative, il punto 4 del riquadro 14 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.455.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A455%3ATOC

 

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