LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione (2) stabilisce la forma del certificato di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (3) che gli Stati membri devono rilasciare ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Tale regolamento stabilisce inoltre i riferimenti che tali produttori devono inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche a norma dei capi IV e V della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (4).
(2)La struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa sono definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (5). Tale allegato specifica inoltre gli elementi necessari per completare determinati dati nei suddetti messaggi elettronici, compreso il tipo di certificato nella casella 18e del documento amministrativo, nella quale deve essere fornito un codice conformemente all’allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione (6).
(3)Al fine di identificare il certificato dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche nel documento amministrativo per la circolazione di tali bevande, è opportuno aggiungere all’allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 un codice e una descrizione specifici per il certificato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323.
(5)L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1o gennaio 2022 al fine di allinearsi all’applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio (7).
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 è inserita la riga seguente:
«19 Certificato di piccolo produttore indipendente di bevande alcoliche»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.455.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A455%3ATOC
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