IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) elencano, rispettivamente, le procedure di insolvenza nazionali e gli amministratori delle procedure di insolvenza nazionali, quali notificati dagli Stati membri cui si applica tale regolamento. L’allegato A elenca, per ciascuno Stato membro, le tipologie di procedure di insolvenza quali definite all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/848 e l’allegato B elenca, per ciascuno Stato membro, le tipologie di amministratori delle procedure di insolvenza quali definiti all’articolo 2, punto 5), di tale regolamento.
(2)Nell’ottobre 2020 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione di aver apportato di recente modifiche alla legge nazionale sull’insolvenza, che hanno introdotto un nuovo regime preventivo sull’insolvenza, come pure nuove tipologie di amministratori delle procedure di insolvenza. A tale notifica hanno fatto seguito, nel dicembre 2020, notifiche da parte di Italia, Lituania, Cipro e Polonia relative a cambiamenti intervenuti di recente nelle rispettive legislazioni nazionali che hanno introdotto nuove tipologie di procedure di insolvenza o di amministratori delle procedure di insolvenza. In seguito alla presentazione della proposta di regolamento modificativo da parte della Commissione, sono pervenute ulteriori notifiche da parte di Germania, Ungheria e Austria, relative a cambiamenti intervenuti di recente nelle rispettive legislazioni nazionali che hanno introdotto nuove tipologie di procedure di insolvenza o di amministratori delle procedure di insolvenza. In seguito, l’Italia ha chiarito la data di entrata in vigore delle sue nuove disposizioni in materia di insolvenza e ristrutturazione che aveva notificato alla Commissione nel dicembre 2020, e ha notificato una modifica a una precedente notifica. Tali nuove tipologie di procedure di insolvenza e di amministratori delle procedure di insolvenza, che sono conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/848, rendono necessaria la modifica degli allegati A e B di tale regolamento.
(3)A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(4)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.455.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A455%3ATOC
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