Regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prescrive che gli ideatori di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), prima di mettere i PRIIP a disposizione degli investitori al dettaglio, redigano e pubblichino un documento contenente le informazioni chiave (key information document — KID).

(2)L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 esenta le società di gestione quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le società d’investimento di cui all’articolo 27 di tale direttiva, nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva, dagli obblighi stabiliti in tale regolamento e, di conseguenza, dall’obbligo di elaborare un KID, fino al 31 dicembre 2021 («regime transitorio»). A norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014, quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, il regime transitorio si applica alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi diversi dagli OICVM o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio.

(3)Il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (5) integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto e il formato standard del KID, il metodo di presentazione del rischio e del rendimento e di calcolo dei costi, le condizioni e la frequenza minima per il riesame delle informazioni contenute nel KID e le condizioni per la consegna del KID agli investitori al dettaglio.

(4)Il 7 settembre 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i PRIIP che offrono una serie di opzioni d’investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo. La data di applicazione di tale regolamento delegato è il 1o luglio 2022, ma è importante rispecchiare l’esigenza di dare alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e, di conseguenza, all’obbligo di redigere un KID.

(5)Allo scopo di garantire che l’esigenza di un tempo sufficiente per prepararsi all’obbligo di elaborare un KID sia soddisfatta, è necessario prorogare il regime transitorio fino al 31 dicembre 2022.

(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1286/2014.

(7)Il regolamento (UE) n. 1286/2014 mira a consentire agli investitori al dettaglio di prendere decisioni d’investimento meglio informate. Nonostante le buone intenzioni alla base del regolamento (UE) n. 1286/2014, fin dalla sua adozione sono state espresse diverse preoccupazioni, compresa l’esigenza di una definizione più chiara dell’«investitore al dettaglio», l’ambito di applicazione dei prodotti disciplinati da tale regolamento, l’eliminazione del supporto cartaceo come opzione sistematica qualora un PRIIP sia offerto nell’ambito di un contatto diretto, il concetto di «operazioni successive» e la fornitura di informazioni precontrattuali agli investitori professionali. A tali preoccupazioni occorre dare una risposta urgente al fine di migliorare la fiducia degli investitori al dettaglio nei mercati finanziari, sia a beneficio delle società che sono alla ricerca di finanziamenti, sia a beneficio degli investitori nel lungo termine. L’esigenza di una revisione più ampia figurava già nel regolamento (UE) n. 1286/2014 e la sua urgenza resta invariata. Sulla base di tale revisione in conformità del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Commissione dovrebbe presentare urgentemente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, da una proposta volta ad affrontare gli attuali limiti.

(8)Dato il brevissimo lasso di tempo rimanente prima della scadenza originaria del regime transitorio, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, la data «31 dicembre 2021» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.455.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A455%3ATOC

 

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