IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,
vista la decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) (1), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
1)A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2)Sulla base delle stime relative alla domanda di monete metalliche in euro nel 2021 che gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno trasmesso alla BCE, questa ha approvato il volume totale di monete metalliche in euro destinate alla circolazione e di monete metalliche in euro da collezione non destinate alla circolazione nel 2021 nella decisione (UE) 2020/1997 della Banca centrale europea (BCE/2020/57) (2).
3)Ai sensi dell'articolo 3 della decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea (BCE/2015/43), uno Stato membro dell'area dell'euro deve notificare alla BCE se è probabile che la domanda effettiva di monete metalliche in euro superi il volume di emissione di monete metalliche approvato in quell’anno civile e deve chiedere un'approvazione ad hoc per un volume addizionale di emissione di monete metalliche in quell'anno civile qualora l'aumento della domanda di monete metalliche continui.
4)Il 22 novembre 2021 la BCE ha ricevuto una richiesta della Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, per conto dell’Irlanda, di aumentare il volume di monete metalliche in euro che l’Irlanda può emettere nel 2021 di un volume addizionale di 10 milioni di euro da 16,3 milioni di euro a 26,3 milioni di euro a fronte di una significativa crescita della domanda di monete metalliche connessa a una diminuzione dei depositi di monete nel 2021 rispetto al 2020 e ad una domanda prevista superiore a quella stimata per il periodo prenatalizio nel 2021.
5)Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43) il Comitato esecutivo deve adottare una decisione individuale sulla richiesta di approvazione ad hoc, quando non è necessaria una modifica di tale richiesta.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.454.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A454%3ATOC
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