IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 127 e 128,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, in combinato disposto con gli articoli 5 e 16,
considerando quanto segue:
(1)Occorre apportare svariate modifiche all’indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea (BCE/2015/11) (1). A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione dell’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11).
(2)Al fine di esercitare le funzioni affidate alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito l’«Eurosistema») ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Eurosistema rispetta i principi di indipendenza, responsabilità e trasparenza e mantiene i più elevati standard di etica professionale e integrità, senza alcuna tolleranza verso condotte inappropriate e molestie. Un quadro di governance che preservi tali principi e standard è un elemento fondamentale per garantire la credibilità dell'Eurosistema ed è essenziale per rafforzare la fiducia dei soggetti vigilati, delle controparti di politica monetaria e dei cittadini dell’Unione.
(3)In quest'ottica e quale miglioramento dell’indirizzo BCE/2002/6 della Banca centrale europea (2) applicabile in precedenza, nel 2015 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11), che stabilisce i principi di un quadro etico comune per l’Eurosistema (di seguito, il «quadro etico dell'Eurosistema») che preservi la credibilità e la reputazione dell’Eurosistema, nonché la fiducia del pubblico nell’integrità e imparzialità dei componenti degli organi e dei membri del personale della BCE e delle BCN dell’Eurosistema.
(4)Il Consiglio direttivo ritiene che per mantenere i più elevati standard di etica professionale e integrità sia opportuno sviluppare ulteriormente le regole comuni e norme minime vigenti volte a prevenire l'insider trading e l'abuso di informazioni non pubbliche dell’Eurosistema, nonché a gestire e prevenire i conflitti di interesse. A tal fine, il Consiglio direttivo ritiene importante che la BCE e le BCN adottino misure per impedire persino la parvenza di insider trading, abuso di informazioni non pubbliche o di eventuali conflitti di interesse. Mentre è opportuno che la BCE e le BCN dispongano di un certo margine nella definizione del quadro più adeguato per tali misure, al contempo è importante, al fine di tutelare adeguatamente la reputazione dell'Eurosistema, che un insieme di misure armonizzate, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di operazioni finanziarie private di natura critica, si applichi come minimo ai membri del personale della BCE e delle BCN nell’esercizio delle funzioni dell'Eurosistema. Tali misure armonizzate dovrebbero altresì applicarsi ai componenti di un organo interno che abbia funzioni amministrative e/o consultive direttamente o indirettamente collegate all’attuazione delle funzioni dell’Eurosistema esercitate dalle BCN.
(5)Per preservare ulteriormente la fiducia dei soggetti vigilati, delle controparti di politica monetaria e dei cittadini dell’Unione nella completa imparzialità professionale dei membri del personale della BCE e delle BCN, nonché dei componenti degli organi di queste ultime, è opportuno evitare la percezione di conflitti di interesse. A tal fine, è opportuno che ai membri del personale e ai componenti degli organi che hanno accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato sia richiesto di rispettare precise norme e standard quando effettuano operazioni finanziarie private, in particolare laddove tali operazioni coinvolgano soggetti regolamentati.
(6)Sebbene il quadro etico dell’Eurosistema si applichi esclusivamente all’esercizio delle funzioni dell’Eurosistema, per garantire la più ampia coerenza possibile tra le norme di integrità e buona governance delle BCN e delle autorità nazionali competenti (ANC), il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea (BCE/2015/12) (3) che stabilisce i principi di un quadro etico dell’Eurosistema per il Meccanismo di vigilanza unico (di seguito, il «quadro etico dell'MVU») applicabili all’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della BCE e delle ANC.
(7)I principi stabiliti dall'indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) sono stati integrati dalle prassi di attuazione del quadro etico dell'Eurosistema («Eurosystem Ethics Framework Implementation, EEFI») (4) approvate dal Consiglio direttivo e recepite nelle norme e nelle prassi interne adottate da ciascuna banca centrale dell'Eurosistema. Tali prassi EEFI, tra cui in particolare la prassi di attuazione n. 4 relativa alla funzione di conformità, dovrebbero essere integrate nel quadro etico rivisto dell’Eurosistema, in modo da salvaguardare il principio dell'autonomia organizzativa di ciascuna banca centrale dell'Eurosistema.
(8)Per garantire che il quadro etico dell’Eurosistema continui a riflettere norme adeguate e migliori pratiche che tengano conto dello stato dell'arte nella comunità delle banche centrali e tra le istituzioni dell’Unione, l’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) prevede un riesame periodico da parte del Consiglio direttivo. L’entrata in vigore del codice di condotta per le alte cariche della BCE (5) (di seguito, il «Codice unico») ha ulteriormente migliorato gli standard uniformi di etica professionale per tutti i componenti degli organi di alto livello della BCE e per i loro supplenti. In tale contesto, il Consiglio direttivo ritiene necessario adeguare le norme vigenti previste dal quadro etico dell'Eurosistema.
(9)Al fine di creare un forum interistituzionale di scambio su questioni di etica e conformità e su problematiche relative all’attuazione dell’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) e dell’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12), il Consiglio direttivo ha istituito la task force composta da funzionari esperti in materia di etica e conformità (Ethics and Compliance Officers Task Force, ECTF). Alla luce della crescente importanza di tali questioni e della conseguente necessità di perseguire standard più ambiziosi a livello dell'Eurosistema, nonché di sostenere un'attuazione coerente del quadro etico dell'Eurosistema, il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno assegnare all'ECTF maggiori responsabilità e trasformarlo in una Conferenza permanente su etica e conformità (Ethics and Compliance Conference, ECC). Tali maggiori responsabilità dovrebbero consentire all’Eurosistema di affrontare in maniera adeguata le sfide inerenti alla natura dinamica degli standard di integrità e di buona governance.
(10)Per garantire la coerenza generale di tali quadri etici, è opportuno che i concetti principali riguardanti i conflitti di interesse, l'accettazione di doni e le manifestazioni di cortesia nonché il divieto di abuso di informazioni non pubbliche di cui all’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) e all’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) siano ulteriormente sviluppati e allineati al Codice unico. In particolare, è opportuno che i controlli preliminari all’assunzione e le restrizioni successive alla cessazione del rapporto di impiego siano estese al di là dei membri del personale di grado elevato dell’Eurosistema che riferiscono direttamente al livello esecutivo, al fine di rispondere efficacemente alle preoccupazioni relative alle «porte girevoli» tra le banche centrali e il settore privato, in particolare i partecipanti ai mercati finanziari.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.454.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A454%3ATOC
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