La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l’articolo 21 bis, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato V della direttiva 2005/36/CE contiene gli elenchi dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.
(2)Le disposizioni modificate che sono state notificate soddisfano le condizioni di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44 e 46 del titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE.
(3)Una modifica, notificata dalla Francia, riguarda la revoca di un diploma aggiunto per errore all’allegato V, punto 5.1.3, «Medicina d’emergenza-urgenza» con la decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione (2). Il diploma notificato dalla Francia non avrebbe dovuto essere aggiunto all’allegato V, punto 5.1.3, «Medicina d’emergenza-urgenza» con la decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione, poiché la formazione per il conseguimento di tale diploma è più breve rispetto alla durata minima richiesta e pertanto non soddisfa il requisito sostanziale della conformità agli standard minimi di cui alla direttiva 2005/36/CE.
(4)In seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione e alla fine del periodo di transizione previsto nell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3), a decorrere dal 1o gennaio 2021 nel Regno Unito non può essere rilasciato alcun titolo di formazione quale definito nella direttiva 2005/36/CE.
(5)L’allegato V della direttiva 2005/36/CE dovrebbe quindi essere aggiornato. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è necessario sostituire tutti i pertinenti punti dell’allegato V della direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato V della direttiva 2005/36/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2021
Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.444.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A444%3ATOC
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