La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2020/852 stabilisce il quadro generale per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Esso si applica alle misure adottate dall'Unione o dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili, ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari e alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 29 bis della medesima direttiva. Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono applicarlo su base volontaria.
(2)L’articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 impongono alla Commissione di adottare atti delegati al fine di fissare i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici, rispettivamente, nonché di fissare, per ogni obiettivo ambientale interessato di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento, criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare se l'attività economica arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.
(3)Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico devono tenere conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica e del settore cui si riferiscono, in particolare se si tratta di un'attività economica di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, o di un'attività abilitante ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento. Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 in modo efficace ed equilibrato, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assumere la forma di un valore limite o una prescrizione minima di tipo quantitativo, di un miglioramento relativo, di un insieme di prescrizioni qualitative riguardanti le prestazioni, di prescrizioni basate su processi o pratiche o di una descrizione precisa della natura dell'attività economica laddove questa possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici proprio in virtù della sua natura.
(4)I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero garantire che essa abbia un impatto positivo o riduca l'impatto negativo sull'obiettivo climatico. Dovrebbero pertanto fare riferimento a valori limite o livelli di prestazione da raggiungere perché si possa considerare che l'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo climatico. I criteri di vaglio tecnico afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» dovrebbero garantire che l'attività economica non abbia un impatto negativo significativo sull'ambiente. Di conseguenza è opportuno che tali criteri specifichino le prescrizioni minime che l'attività economica dovrebbe soddisfare per essere considerata ecosostenibile.
(5)I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale dovrebbero, se del caso, fare riferimento al diritto vigente e alle migliori pratiche, norme e metodologie dell'Unione, nonché a norme, pratiche e metodologie consolidate elaborate da enti pubblici riconosciuti a livello internazionale. Laddove oggettivamente non esistano alternative valide per un dato settore strategico, i criteri di vaglio tecnico possono anche fare riferimento a norme consolidate elaborate da organismi privati riconosciuti a livello internazionale.
(6)Al fine di assicurare condizioni di parità, le stesse categorie di attività economiche dovrebbero essere soggette agli stessi criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo climatico. Ove possibile i criteri di vaglio tecnico devono quindi seguire la classificazione delle attività economiche NACE Revisione 2 definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La descrizione specifica delle attività economiche per le quali è opportuno fissare i criteri di vaglio tecnico dovrebbe includere i riferimenti ai codici NACE ad esse associabili, così da aiutare le imprese e i partecipanti ai mercati finanziari a individuarle. I riferimenti dovrebbero intendersi come indicativi e non dovrebbero prevalere sulla definizione specifica dell'attività fornita nella descrizione.
(7)I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero tradurre la necessità di evitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra o aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra e lo stoccaggio di carbonio a lungo termine. È pertanto opportuno concentrarsi innanzitutto sulle attività economiche e sui settori che presentano il maggiore potenziale di conseguire tali obiettivi. La scelta delle attività economiche e dei settori dovrebbe essere basata sulla rispettiva quota complessiva di emissioni di gas a effetto serra e su evidenze del loro potenziale contributo a evitare o ridurre tali emissioni o assorbire i gas a effetto serra, oppure della loro potenziale capacità di consentire ad altre attività di evitare o ridurre le emissioni, assorbire i gas a effetto serra o fornire stoccaggio a lungo termine.
(8)Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita dovrebbe essere solido e di ampia applicazione e favorire così la comparabilità dei calcoli all'interno di uno stesso settore e fra settori. È pertanto opportuno imporre lo stesso metodo per tutte le attività per le quali è necessario effettuare tale calcolo, offrendo al contempo una flessibilità sufficiente ai soggetti che applicano il regolamento (UE) 2020/852. Per calcolare le emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita è quindi utile la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o, in alternativa, è possibile usare le norme ISO 14067 o ISO 14064-1. Qualora esistano strumenti o norme consolidati alternativi particolarmente adatti a fornire informazioni di calcolo esatte e comparabili sulle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita in un determinato settore, ad esempio lo strumento G-res per il settore idroelettrico e la norma ETSI ES 203 199 per quello dell'informazione e della comunicazione, è opportuno indicarli come alternative supplementari per il settore in questione.
(9)Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita per le attività del settore idroelettrico dovrebbe rispecchiarne le specificità, compresi nuovi metodi di modellizzazione, conoscenze scientifiche e misurazioni empiriche dai bacini di tutto il mondo. Per consentire la comunicazione di informazioni accurate sull'impatto netto delle emissioni di gas a effetto serra del settore idroelettrico è pertanto opportuno permettere l'uso dello strumento G-res, sviluppato dall'International Hydropower Association in collaborazione con la cattedra UNESCO sui cambiamenti ambientali mondiali (UNESCO Chair for Global Environmental Change) e disponibile al pubblico gratuitamente.
(10)Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita per le attività del settore dell'informazione e della comunicazione dovrebbe rispecchiarne le specificità, in particolare il lavoro specializzato dell'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) e gli orientamenti da esso emanati in materia di svolgimento delle valutazioni del ciclo di vita nel settore in parola. È pertanto opportuno consentire l'uso della norma ETSI ES 203 199 come metodo per calcolare accuratamente le emissioni di gas a effetto serra in tale settore.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.442.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A442%3ATOC
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