Il Comitato degli Ambasciatori ACP-UE,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4, e l’articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 95, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, («accordo di partenariato ACP-UE»), firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, è entrato in vigore il 1o aprile 2003. In conformità della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (2) («decisione sulle misure transitorie»), esso si applica fino al 30 novembre 2021.
(2)A norma dell’articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro il 30 novembre 2021, data di scadenza dell’attuale quadro giuridico. È necessario pertanto modificare la decisione sulle misure transitorie al fine di prorogare ulteriormente l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE.
(3)L’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE prevede che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotti le eventuali misure transitorie necessarie fino all’entrata in vigore del nuovo accordo.
(4)A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il 23 maggio 2019 il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie (3).
(5)È opportuno pertanto che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE adotti la decisione, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, di modificare la decisione sulle misure transitorie, al fine di prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2022 o fino all’entrata in vigore del nuovo accordo o all’applicazione a titolo provvisorio tra l’Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore.
(6)Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE continueranno a essere applicate al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall’altra. Le misure transitorie modificate non costituiscono di conseguenza modifiche all’accordo di partenariato ACP-UE come previsto all’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo stesso,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE la data «30 novembre 2021» è sostituita da «30 giugno 2022».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 2021.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2021
Per il Consiglio dei ministri ACP-UE
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
Iztok JARC
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.441.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A441%3ATOC
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