Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)L’attuazione di una strategia globale per affrontare la questione dei crediti deteriorati è una priorità per l’Unione. Sebbene affrontare la questione dei crediti deteriorati competa, in primo luogo, agli enti creditizi e agli Stati membri, la riduzione degli attuali stock di crediti deteriorati e la prevenzione di un eventuale eccessivo accumulo in futuro di crediti deteriorati sono obiettivi che presentano una chiara rilevanza a livello dell’Unione europea. Data l’interconnessione dei sistemi bancari e finanziari nell’Unione, in cui gli enti creditizi operano in più giurisdizioni e Stati membri, gli effetti di ricaduta tra gli Stati membri e nell’Unione nel suo complesso possono essere significativi in termini sia di crescita economica che di stabilità finanziaria.

(2)Un sistema finanziario integrato migliorerà la resilienza dell’Unione economica e monetaria di fronte a shock negativi, agevolando la ripartizione del rischio tra privati a livello transfrontaliero e riducendo nel contempo l’esigenza di condivisione pubblica del rischio. Al fine di conseguire tali obiettivi, l’Unione dovrebbe completare l’Unione bancaria e sviluppare ulteriormente l’Unione dei mercati dei capitali. Affrontare la questione degli elevati stock di crediti deteriorati e del loro possibile accumulo in futuro è essenziale per il rafforzamento dell’Unione bancaria così come è indispensabile per garantire la concorrenza nel settore bancario, per preservare la stabilità finanziaria e per incoraggiare la concessione di finanziamenti al fine di creare occupazione e crescita nell’Unione.

(3)Nelle sue conclusioni dell’11 luglio 2017 sul «Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa» («piano d’azione»), il Consiglio ha invitato diversi enti a prendere misure adeguate per affrontare ulteriormente l’elevata quantità di crediti deteriorati nell’Unione ed evitare il loro possibile accumulo in futuro. Il piano d’azione delinea un approccio complessivo incentrato su una serie di azioni complementari in quattro settori: i) vigilanza e regolamentazione bancarie; ii) riforma della disciplina in materia di ristrutturazione, di insolvenza e di recupero dei crediti; iii) sviluppo di mercati secondari delle attività deteriorate; e iv) promozione della ristrutturazione del sistema bancario. Le azioni in tali settori devono essere intraprese a livello nazionale e a livello dell’Unione, ove opportuno. La Commissione ha espresso una simile intenzione nella sua comunicazione dell’11 ottobre 2017 sul completamento dell’Unione bancaria, in cui invocava un pacchetto completo di misure per affrontare la questione dei crediti deteriorati nell’Unione.

(4)La presente direttiva, insieme ad altre misure proposte dalla Commissione e alle azioni intraprese dalla Banca centrale europea (BCE) in materia di vigilanza bancaria nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), consentirà di creare il contesto adeguato affinché gli enti creditizi possano affrontare la questione dei crediti deteriorati iscritti nei rispettivi bilanci, e ridurrà il rischio di un loro accumulo in futuro.

(5)In sede di messa a punto di approcci macroprudenziali volti a prevenire l’emergere di rischi sistemici associati ai crediti deteriorati, il Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è tenuto ad emettere, se del caso, segnalazioni e raccomandazioni di natura macroprudenziale inerenti al mercato secondario dei crediti deteriorati.

(6)Il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) nuove norme che impongono agli enti creditizi di accantonare risorse sufficienti nel momento in cui nuovi crediti diventano deteriorati, il che dovrebbe creare incentivi adeguati per far fronte a tali crediti in una fase precoce ed evitarne un accumulo eccessivo. Laddove i crediti si deteriorino, meccanismi di escussione più efficienti per i crediti garantiti consentirebbero agli enti creditizi di attuare una strategia olistica per recuperare quelli deteriorati, fatte salve rigorose ed efficaci garanzie per i debitori. Tuttavia, se gli stock di crediti deteriorati dovessero diventare troppo elevati, gli enti creditizi dovrebbero poterli vendere ad altri operatori su mercati secondari efficienti, competitivi e trasparenti. Le autorità competenti degli enti creditizi guidano questi ultimi in tal senso esercitando i poteri del cosiddetto 2o pilastro che il regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente conferisce loro specificamente nei confronti delle banche. Nel caso in cui i crediti deteriorati divengano un problema importante e di vasta portata, gli Stati membri possono costituire a livello nazionale società di gestione di attivi o altre misure alternative nell’ambito delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e di risoluzione delle banche.

(7)La presente direttiva dovrebbe consentire agli enti creditizi di affrontare meglio il problema dei crediti che si deteriorano migliorando le condizioni di vendita del credito a terzi. Inoltre, quando gli enti creditizi si trovano a far fronte a un ingente accumulo di crediti deteriorati e non dispongono del personale o delle competenze necessari per gestirli adeguatamente, essi dovrebbero essere in grado di esternalizzare la gestione di tali crediti a gestori di crediti specializzati o di trasferire il contratto di credito ad acquirenti di crediti che dispongano della propensione al rischio e delle competenze necessarie alla sua gestione.

(8)Sebbene nel dibattito pubblico in alcuni Stati membri siano utilizzati comunemente i termini «prestiti» e «banche», di seguito sono impiegati i termini «credito», «contratto di credito» ed «ente creditizio». Inoltre, la presente direttiva si applica sia ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, sia al contratto di credito deteriorato stesso.

(9)La presente direttiva dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell’Unione eliminando gli ostacoli, e stabilendo relative garanzie, al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori. Qualsiasi misura adottata dovrebbe armonizzare i requisiti in materia di autorizzazione per i gestori di crediti. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire un quadro a livello dell’Unione sia per i gestori che per gli acquirenti di contratti di crediti deteriorati emessi da enti creditizi, in virtù del quale i gestori di crediti dovrebbero ottenere un’autorizzazione ed essere soggetti alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro.

(10)Attualmente, data l’assenza di un apposito e coerente regime regolamentare e di vigilanza, gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti non possono beneficiare dei vantaggi del mercato interno a causa di ostacoli creati da divergenti regimi nazionali. Non esistono, per ora, norme comuni a livello di Unione per la regolamentazione dei gestori di crediti. In particolare, non sono state stabilite norme comuni per la regolamentazione del recupero dei crediti. Gli Stati membri hanno norme molto diverse in merito alle modalità con cui gli acquirenti di crediti possono acquisire contratti di credito da enti creditizi. Gli acquirenti di crediti che acquistano crediti emessi da enti creditizi in alcuni Stati membri non sono regolamentati, mentre in altri sono soggetti a diversi requisiti, che talvolta consistono nell’obbligo di ottenere l’autorizzazione come ente creditizio. Tali differenze tra requisiti normativi hanno determinato notevoli ostacoli all’acquisto transfrontaliero legale di crediti nell’Unione, soprattutto a causa dell’aumento dei costi di conformità cui è necessario far fronte per acquistare portafogli creditizi. Pertanto, gli acquirenti di crediti operano in un numero limitato di Stati membri, con conseguente debole concorrenza nel mercato interno, poiché il numero di acquirenti di crediti interessati resta basso. Questo a sua volta ha reso inefficiente il mercato secondario dei crediti deteriorati. Inoltre, i mercati dei crediti deteriorati, essenzialmente nazionali, tendono a restare di piccole dimensioni.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.438.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A438%3ATOC

 

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