Regolamento Delegato (UE) 2021/2156 della Commissione del 17 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Pe e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 92, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La febbre della Rift Valley (Rift Valley Fever, RVF) è una malattia zoonotica emergente trasmessa da vettori, causata da un virus, che colpisce i ruminanti selvatici e domestici e rappresenta una potenziale minaccia a carattere transfrontaliero. La RVF è caratterizzata da tassi elevati di aborto e mortalità neonatale nei ruminanti domestici. Negli esseri umani la malattia si sviluppa principalmente come una malattia simile all’influenza, che in una minoranza di pazienti può provocare encefalite o persino un’epatopatia grave con manifestazioni emorragiche. La RVF figura nell’elenco delle malattie animali soggette all’obbligo di notifica (2) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

(2)Nel marzo 2019 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha pubblicato una valutazione rapida dei rischi per affrontare il rischio di importazione del virus della RVF e la sua ulteriore diffusione nell’Unione e nello Spazio economico europeo (SEE) in relazione all’aumento dei casi segnalati a Mayotte (3). Dalla valutazione è emerso che nonostante il rischio derivante da tali focolai fosse molto basso per l’Unione e il SEE per quanto riguarda l’introduzione del virus della RVF attraverso il commercio legale di animali e prodotti di origine animale, il trasporto illegale nei bagagli personali di carni fresche, latte non pastorizzato e prodotti non trasformati ottenuti da ruminanti infetti potrebbe rappresentare un rischio. L’ECDC ha concluso che se il virus fosse introdotto nella parte continentale dell’Unione e del SEE non si potrebbe escludere un’ulteriore trasmissione tramite vettori tra gli animali.

(3)Il 23 gennaio 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha inoltre adottato un parere scientifico sulla RVF (4) nel quale indica che il rischio di diffusione della RVF nei paesi limitrofi dell’Unione e il rischio della possibile introduzione di vettori infetti nell’Unione non dovrebbero essere ignorati.

(4)Considerato il rischio che la RVF entri nell’Unione, quest’ultima dovrebbe adottare misure adeguate di sorveglianza e controllo della malattia conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che stabilisce un quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate. Conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (6), la RVF è considerata una malattia di categoria A, D ed E che, non appena individuata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione.

(5)L’Unione dispone di adeguate misure di sorveglianza e controllo della RVF per garantirne l’eradicazione immediata qualora la malattia entri nell’Unione. Per continuare ad essere efficaci, tali misure dovrebbero comprendere anche una preparazione adeguata e risorse disponibili per combattere la malattia, tenendo conto anche del suo potenziale zoonotico. A tale riguardo si ritiene necessario disporre di strutture di laboratorio sufficienti per eseguire prove, poiché la buona qualità di tali strutture è fondamentale per attuare le misure di sorveglianza e controllo della malattia ed evitare quindi il suo ingresso nell’Unione.

(6)Finora l’Unione non ha istituito un laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la RVF. La designazione di un laboratorio di riferimento è fondamentale per poter applicare misure di sorveglianza e controllo della malattia su base scientifica e in modo omogeneo in tutto il territorio dell’Unione.

(7)Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire un laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la RVF al fine di contribuire a garantire l’efficacia dei controlli ufficiali e a coordinare l’assistenza ai laboratori ufficiali,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

È istituito il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC

 

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