La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Mentre le imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), conformemente all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono soggette al regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione (5), le imprese di investimento che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio sono tenute ad applicare requisiti specifici alla remunerazione variabile di tutti i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce. È necessario stabilire dei criteri adeguati per individuare tali membri del personale. È opportuno che tali criteri tengano conto dell’autorità e delle responsabilità di tali membri del personale, del profilo di rischio e degli indicatori di risultato dell’impresa di investimento o delle attività che gestisce, dell’organizzazione interna dell’impresa di investimento e della natura, portata e complessità dell’impresa. Tali criteri dovrebbero inoltre consentire alle imprese di investimento di prevedere nelle loro politiche di remunerazione incentivi adeguati per garantire che i membri del personale interessati adottino un comportamento prudente nell’assolvimento dei loro compiti. Infine tali criteri dovrebbero riflettere il livello di rischio delle varie attività in seno all’impresa di investimento.
(2)I membri dell’organo di gestione hanno la responsabilità finale per l’impresa di investimento, la sua strategia e le sue attività, e quindi dovrebbero sempre essere considerati come aventi un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento. Ciò vale sia per i membri dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione, ai quali spetta prendere le decisioni, sia per i membri dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione, i quali sovrintendono il processo decisionale e possono contestare le decisioni prese.
(3)Alcuni membri del personale hanno la responsabilità di fornire un supporto interno che è fondamentale per il funzionamento delle attività dell’impresa di investimento. Le loro attività e decisioni possono inoltre avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce in quanto espongono tale impresa a importanti rischi operativi e di altro genere.
(4)Le attività professionali dei membri del personale con responsabilità manageriale possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce, perché possono prendere decisioni strategiche o altre decisioni fondamentali che hanno un impatto sulle attività dell’impresa di investimento o sulle funzioni di controllo applicate. Tali funzioni di controllo comprendono tipicamente la gestione dei rischi, il controllo di conformità e l’audit interno. I rischi assunti dalle unità operative e il modo in cui sono gestite sono i fattori più importanti per il profilo di rischio di un’impresa di investimento o quello delle attività che gestisce. Alcune attività generano rischi più elevati di altre e quindi la natura delle attività dovrebbe essere presa in considerazione.
(5)Occorrono pertanto criteri qualitativi adeguati a garantire che i membri del personale responsabili di gruppi di persone le cui attività potrebbero avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che gestisce siano individuati come persone aventi un impatto sostanziale, anche in situazioni in cui le attività dei singoli membri del personale loro sottoposti non hanno singolarmente un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento, ma potrebbe averlo la dimensione globale delle loro attività.
(6)La remunerazione complessiva attribuita ai membri del personale dipende generalmente dal contributo da loro offerto al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa di investimento e di conseguenza dalle loro responsabilità, dai loro doveri, dalle loro capacità e dalle loro competenze, e dai risultati conseguiti dai membri del personale e dall’impresa di investimento. Quando a un membro del personale è attribuita una remunerazione complessiva che supera una determinata soglia, è ragionevole presumere che tale remunerazione sia collegata al suo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa di investimento e quindi correlata all’impatto delle sue attività professionali sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che gestisce. Di conseguenza è opportuno applicare i criteri quantitativi correlati alla remunerazione complessiva di un membro del personale, sia in termini assoluti che relativi, agli altri membri del personale in seno alla stessa impresa di investimento per determinare se le attività professionali di tale membro del personale possano avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce.
(7)È opportuno stabilire soglie chiare e appropriate per individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce. È opportuno che le imprese di investimento siano tenute ad applicare i criteri quantitativi in maniera tempestiva. Per essere realistici, i criteri quantitativi dovrebbero seguire l’evoluzione della remunerazione. Un primo metodo per seguirla consiste nel basare i criteri quantitativi sulla remunerazione complessiva attribuita nel precedente anno di prestazione, comprendente la remunerazione fissa e la remunerazione variabile versate in tale anno. Un secondo metodo consiste nel basare i criteri quantitativi sulla remunerazione complessiva attribuita nel precedente anno di prestazione, comprendente la remunerazione fissa versata per tale anno e la remunerazione variabile versata nell’anno di prestazione in corso per l’esercizio finanziario precedente. Il secondo metodo permette di allineare meglio il processo di individuazione con l’effettiva remunerazione attribuita per un periodo di prestazione, ma può essere applicato soltanto qualora sia possibile un calcolo tempestivo per l’applicazione dei criteri quantitativi. Se tale calcolo tempestivo non è più possibile, è opportuno usare il primo metodo. In entrambi i metodi, la remunerazione variabile può comprendere gli importi attribuiti sulla base di periodi di prestazione più lunghi di un anno, in funzione dei criteri di prestazione usati dall’impresa di investimento.
(8)È opportuno fissare una soglia quantitativa di 500 000 EUR per l’individuazione dei membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce. Si stabilisce in tal modo una forte presunzione che l’attività dei membri del personale che ricevono una remunerazione superiore a tale soglia quantitativa o una delle remunerazioni più elevate dell’impresa di investimento abbia un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce; in tal caso è opportuno applicare un maggior controllo di vigilanza per stabilire se le attività professionali di tali membri del personale abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce.
(9)Tuttavia tali presunzioni basate su criteri quantitativi non dovrebbero applicarsi quando le imprese di investimento stabiliscono, sulla base di criteri oggettivi supplementari, che tali membri del personale non hanno in realtà un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o delle attività che essa gestisce, tenendo conto di tutti i rischi ai quali l’impresa di investimento è o può essere esposta. Per garantire un’applicazione effettiva e coerente di tali criteri obiettivi, è opportuno che l’esclusione dei membri del personale individuati che percepiscono la remunerazione più elevata o dei membri del personale con una remunerazione superiore a 750 000 EUR sia approvata dalle autorità competenti. È opportuno che le autorità competenti informino l’Autorità bancaria europea (ABE) prima di autorizzare l’esclusione di membri del personale che percepiscono una remunerazione superiore a 1 000 000 di EUR (percettori di remunerazione elevata), per garantire l’applicazione coerente di tali criteri.
(10)Anche l’appartenenza di un membro del personale alla stessa fascia retributiva dell’alta dirigenza o dei soggetti che assumono il rischio può essere un indicatore del fatto che le attività professionali di tale membro del personale hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che essa gestisce. A tal fine, non si dovrebbe prendere in considerazione la remunerazione corrisposta al personale in funzioni di controllo, funzioni di supporto e ai membri dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione. Nell’applicazione di questo criterio quantitativo, si dovrebbe anche tener conto del fatto che i livelli di pagamento differiscono tra le varie giurisdizioni. Alle imprese di investimento dovrebbe essere consentito di dimostrare che i membri del personale che rientrano nella fascia retributiva, ma che non soddisfano nessuno dei criteri qualitativi o altri criteri quantitativi, non hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o su quello delle attività che gestisce, tenendo conto di tutti i rischi a cui l’impresa di investimento è o può essere esposta.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it