Regolamento Delegato (UE) 2021/2153 della Commissione del 6 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono esigere che talune imprese di investimento siano soggette allo stesso trattamento prudenziale degli enti creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e che rispettino la vigilanza prudenziale di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, è opportuno precisare che se un’impresa di investimento svolge attività che superano almeno una delle quattro soglie quantitative per gli strumenti derivati OTC, l’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, i crediti o prestiti concessi agli investitori e i titoli di debito in essere, tali attività sono svolte su una scala tale che il fallimento o la situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbe comportare un rischio sistemico.

(3)Data la rilevanza sistemica delle attività delle imprese di investimento di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e il potenziale impatto significativo di un effetto di contagio nel settore finanziario, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034 dovrebbero essere prese in considerazione le imprese di investimento che sono partecipanti diretti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2033 e che offrono servizi di compensazione ad altri enti finanziari che non sono essi stessi partecipanti diretti.

(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(5)L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Scala delle attività

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, le attività di un’impresa di investimento si considerano svolte su scala tale che il fallimento o una situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbero comportare un rischio sistemico qualora l’impresa di investimento superi una delle soglie seguenti:

a)Valore nozionale lordo totale degli strumenti derivati OTC non compensati a livello centrale pari a 50 miliardi di EUR;

b)Valore totale dell’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o del collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di 5 miliardi di EUR;

c)Valore totale dei crediti o dei prestiti concessi agli investitori per consentire loro di effettuare operazioni per un importo di 5 miliardi di EUR; e

d)Valore totale dei titoli di debito in essere di 5 miliardi di EUR.

Articolo 2

Partecipante diretto

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034 sono prese in considerazione le imprese di investimento che sono partecipanti diretti e che offrono servizi di compensazione ad altri soggetti del settore finanziario che non sono essi stessi partecipanti diretti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC

 

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