Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/2130 della Commissione del 2 dicembre 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa.

EurLex 33

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)Dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha aggiornato la sua banca dati relativa alle piante ospiti sensibili alla Xylella fastidiosa (Wells et al.) includendovi la specie Salvia rosmarinus come ospite di tutte le sottospecie di Xylella.

(2)Tale specie dovrebbe pertanto essere elencata nell’allegato II di tale regolamento come pianta specificata sensibile alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca, in quanto è già elencata per le sottospecie multiplex e fastidiosa.

(3)È inoltre opportuno sopprimere il genere Rosmarinus dagli allegati I e II del regolamento (UE) 2020/1201 in quanto tale denominazione non è più in uso ed è stata sostituita dalla denominazione Salvia rosmarinus.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così modificato:

(1)L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

(2)L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.432.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A432%3ATOC

 

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