Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio del 19 novembre 2021 che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa che abroga i Regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, etc.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)Al fine di conseguire il maggior impatto possibile dei finanziamenti dell’Unione e il contributo più efficace agli obiettivi strategici dell’Unione, il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (il «regolamento Orizzonte Europa») ha stabilito il quadro politico e giuridico per i partenariati europei con partner del settore pubblico o privato. I partenariati europei costituiscono un elemento fondamentale dell’approccio strategico di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione («Orizzonte Europa»). Sono istituiti per conseguire le priorità dell’Unione individuate da Orizzonte Europa e garantiscono un chiaro impatto per l’Unione e la sua popolazione, che può essere conseguito in modo più efficace tramite un partenariato, grazie a una visione strategica condivisa nei confronti della quale i partner hanno assunto un impegno, piuttosto che dall’Unione da sola.

(2)In particolare i partenariati europei del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» di Orizzonte Europa svolgono un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi strategici quali l’accelerazione della transizione verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di un’Europa verde e digitale, e dovrebbero contribuire alla ripresa dalla crisi senza precedenti causata dalla pandemia di COVID-19. I partenariati europei affrontano sfide transfrontaliere complesse che richiedono un approccio integrato. Essi consentono di affrontare le disfunzioni trasformative, sistemiche e del mercato descritte nelle valutazioni di impatto che accompagnano il presente regolamento riunendo una vasta gamma di operatori lungo le catene di valore e nel contesto degli ecosistemi, affinché lavorino a sostegno di una visione comune e la traducano in tabelle di marcia concrete e in un’attuazione coordinata di attività. Inoltre consentono che sforzi e risorse siano concentrati sulle priorità comuni al fine di risolvere le sfide complesse.

(3)Al fine di conseguire risultati in termini di priorità e impatto, i partenariati europei dovrebbero essere istituiti attraverso un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti in tutta Europa, tra i quali l’industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi aventi una missione di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, nonché organizzazioni della società civile quali fondazioni che sostengono o svolgono attività di ricerca e innovazione. Dovrebbero inoltre essere una delle misure destinate a rafforzare la cooperazione tra i partner del settore pubblico o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano vantaggi reciproci per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l’Unione possa difendere i propri interessi in settori strategici.

(4)Dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 istituita dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è emerso che nel corso del tempo è stato introdotto un repertorio notevole di strumenti e iniziative di partenariato, con sette forme di attuazione e pressoché 120 iniziative di partenariato in corso nell’ambito di Orizzonte 2020. Oltre alla complessità generata dalla proliferazione di strumenti e iniziative, si è ritenuto che la loro capacità di contribuire alle politiche correlate a livello di Unione e nazionale nel loro insieme non è sufficiente, nonostante il contributo positivo che danno al conseguimento dei loro obiettivi, ad esempio, definendo programmi a lungo termine, strutturando la cooperazione in materia di ricerca e innovazione tra soggetti altrimenti dispersi e mobilitando investimenti aggiuntivi. La valutazione d’impatto di Orizzonte Europa individua pertanto la necessità di trattare e razionalizzare il contesto dei finanziamenti a sostegno della ricerca e dell’innovazione dell’Unione, in particolare per quanto concerne i partenariati, nonché di riorientare i partenariati affinché generino un impatto maggiore e contribuiscano di più al conseguimento delle priorità dell’Unione.

(5)Al fine di affrontare tali preoccupazioni e concretizzare la maggiore ambizione degli investimenti europei, Orizzonte Europa dovrebbe proporre un’ulteriore semplificazione e una riforma della politica della Commissione in materia di partenariati di ricerca e innovazione. Al fine di riflettere la sua natura sistemica che mira a contribuire a «trasformazioni» a livello di Unione in relazione agli obiettivi concernenti la sostenibilità, Orizzonte Europa dovrebbe fare un uso più efficace di tali partenariati adottando un approccio più strategico, coerente e finalizzato a conseguire un impatto.

(6)Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) istituisce il quadro generale per stabilire se un’attività economica possa essere considerata ecosostenibile ai fini della definizione di investimenti sostenibili. Tale regolamento costituisce un riferimento comune che gli investitori, le banche, l’industria e i ricercatori possono utilizzare quando investono in progetti e attività economiche che hanno un significativo impatto positivo sul clima e sull’ambiente senza causare loro danni significativi. Esso funge da riferimento per gli investimenti verdi nell’Unione.

(7)Laddove opportuno„ i partenariati europei dovrebbero tenere conto dei criteri di vaglio tecnico di cui all’articolo 3 e del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 come strumento per migliorare la maturità dei progetti e l’accesso ai finanziamenti verdi che sarà fondamentale per la diffusione di mercato e l’utilizzo più ampio delle tecnologie e soluzioni innovative che realizzeranno. I dati scientifici sono al centro di tali criteri di vaglio tecnico. La ricerca e l’innovazione, perseguite dai partenariati europei, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’aiutare gli operatori economici a conseguire o superare gli standard e le soglie fissati in tale regolamento, nonché a mantenere i criteri di vaglio tecnico aggiornati e coerenti con gli obiettivi descritti nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul «Green Deal europeo».

(8)Sulla base del regolamento Orizzonte Europa si dovrebbe potere istituire partenariati europei ricorrendo a tre diverse forme: partenariati «cofinanziati», «co-programmati» e «istituzionalizzati». La costituzione di partenariati europei istituzionalizzati che sono imprese comuni tra partner del settore pubblico e privato dovrebbe comportare nuova legislazione dell’Unione e l’istituzione di strutture di attuazione dedicate ai sensi dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(9)Il regolamento Orizzonte Europa definisce otto settori prioritari, nei quali potrebbero essere proposti partenariati europei istituzionalizzati istituiti ai sensi dell’articolo 185 o 187 TFUE. In questi settori prioritari, sono proposte svariate iniziative per tali partenariati europei istituzionalizzati, nove delle quali sono oggetto del presente regolamento.

(10)Le attività di ricerca e innovazione intraprese da imprese comuni dovrebbero essere finanziate da Orizzonte Europa come previsto negli articoli 12 e 13 del regolamento Orizzonte Europa. Al fine di conseguire il massimo impatto, le imprese comuni dovrebbero sviluppare strette sinergie con altre iniziative di Orizzonte Europa e con altri programmi e strumenti di finanziamento dell’Unione, in particolare con quelli che sostengono l’utilizzo di soluzioni innovative, l’istruzione e lo sviluppo regionale, al fine di aumentare la coesione economica e sociale e ridurre gli squilibri.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.427.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A427%3ATOC

 

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