La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2006/10/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva indoxacarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).
(2)Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3)L’approvazione della sostanza attiva indoxacarb indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2022.
(4)Una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’indoxacarb è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.
(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 28 novembre 2016 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.
(7)L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Essa ha inoltre trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.
(8)Il 15 dicembre 2017 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l’indoxacarb soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La parte di queste conclusioni relativa all’ecotossicologia è stata modificata nel 2018 per chiarire la valutazione del rischio per le api conformemente agli orientamenti pertinenti della Commissione europea (SANCO/10329/2002-rev.2). Il 15 maggio 2019 la Commissione ha chiesto all’Autorità una revisione inter pares aggiornata relativa al rischio per i mammiferi e le api rappresentato dall’indoxacarb. Il 28 ottobre 2019 l’Autorità ha adottato una dichiarazione sulla revisione inter pares aggiornata relativa al rischio per i mammiferi e le api rappresentato dalla sostanza attiva indoxacarb (7), che è stata ripresa in un secondo aggiornamento delle conclusioni dell’Autorità sulla possibilità che l’indoxacarb soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(9)L’Autorità ha ritenuto che l’elevato rischio a lungo termine per i mammiferi selvatici, in particolare il rischio a lungo termine per i piccoli mammiferi erbivori, costituisca un aspetto critico che desta preoccupazione.
(10)Sono stati inoltre individuati un rischio elevato per i consumatori e i lavoratori in relazione all’uso rappresentativo nella lattuga e un rischio elevato per le api in relazione all’uso rappresentativo nel granturco, nel granturco dolce e nella lattuga per la produzione di sementi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.426.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A426%3ATOC
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