Regolamento Delegato (UE) 2021/2062 della Commissione del 23 agosto 2021 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2020/2014.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 della Commissione (2) specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia («gruppo Scheveningen»).

(2)A norma del regolamento delegato (UE) 2020/2014, alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2021. In questi casi, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2021, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») dovrebbe valutare, entro il 31 luglio 2021, gli elementi di prova presentati.

(3)Il 30 aprile 2021 il gruppo Scheveningen, previa consultazione del consiglio consultivo per il Mare del Nord e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune per chiedere il mantenimento di alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco oltre il 2021 e ha fornito ulteriori informazioni scientifiche. Il 26 luglio 2021 il gruppo Scheveningen ha presentato una versione riveduta della raccomandazione comune.

(4)Lo CSTEP (3) ha esaminato la raccomandazione comune nel maggio 2021. Il 16 luglio 2021 la Commissione ha presentato il progetto di atto delegato a un gruppo di esperti composto dai rappresentanti degli Stati membri in una riunione cui il Parlamento europeo ha partecipato in veste di osservatore.

(5)L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/2014 introduce un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm e munite di determinati pannelli nelle acque dell'Unione della divisione 3a del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Il gruppo Scheveningen ha chiesto di estendere l'esenzione per consentire l'uso di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm sulle reti da traino nella sottodivisione CIEM del Kattegat dal 1o ottobre al 31 dicembre di ogni anno. Lo CSTEP ha osservato (4) che le informazioni scientifiche complementari fornite dalla Danimarca confermano che i tassi di sopravvivenza dei rigetti della passera di mare saranno simili o migliori per le dimensioni di maglia maggiori, compresi i pannelli Seltra e i pannelli a maglie quadrate di 120 mm, rispetto alla dimensione di maglia 80-99 mm consentita per la pesca con reti da traino a divergenti. È pertanto opportuno estendere l'esenzione per includere un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm sulle reti da traino nella sottodivisione del Kattegat.

(6)L'articolo 11, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/2014 introduce un'esenzione de minimis per le catture di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate nella sottozona CIEM 4 da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm. Il gruppo Scheveningen ha chiesto la proroga dell'esenzione fino al 31 dicembre 2023 e ha presentato nuove informazioni scientifiche. Lo CSTEP ha valutato tali elementi di prova e ha concluso (5) che la raccomandazione comune affronta in larga misura le questioni individuate dallo CSTEP nelle sue precedenti valutazioni. In particolare, i costi stimati dovuti allo sbarco delle catture indesiderate sono significativi e richiederebbero un notevole aumento della manodopera a bordo. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto le problematiche e le sfide connesse al miglioramento della selettività nell'attività di pesca in questione. È pertanto opportune mantenere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023.

(7)Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2022,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 è così modificato:

1.All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). il punto ii) è sostituito dal seguente:

ii)Aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm munite di pannello Seltra con pannello superiore con dimensioni di maglia di 140 mm (maglie quadrate), dimensioni di maglia di 270 mm (maglie a losanga) o dimensioni di maglia di 300 mm (maglie quadrate) o, nella sottodivisione del Kattegat, con pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno, nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;»;

2.All'articolo 11, il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11)Nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm:

un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di passera di mare e sogliola;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.421.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A421%3ATOC

 

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