Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania («Mauritania»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio (1), è stato applicato a titolo provvisorio dall’8 agosto 2008. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo, applicato a titolo provvisorio dal medesimo giorno, è stato più volte sostituito.
(2)Il protocollo attualmente in vigore giungerà a scadenza il 15 novembre 2021.
(3)L’8 luglio 2019 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Mauritania ai fini della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo.
(4)Tra settembre 2019 e luglio 2021 si sono svolte otto tornate di negoziati con la Mauritania. Una volta conclusi tali negoziati, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania («accordo di partenariato») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo») sono stati siglati il 28 luglio 2021.
(5)Conformemente alla decisione ST 12392/21 del Consiglio (2), l’accordo di partenariato e il protocollo sono stati firmati il 15 novembre 2021.
(6)È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione di quest’ultimo.
(7)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca mauritana e della necessità di evitare o limitare il più possibile, se del caso, l’interruzione di tali attività.
(8)Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla data della firma al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.421.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A421%3ATOC
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