Decisione (UE) 2021/2054 della Commissione dell’8 novembre 2021 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione è tenuta ad elaborare documenti di riferimento per determinati settori economici. Tali documenti devono includere le migliori pratiche di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali. Le organizzazioni registrate o in procinto di registrarsi nell’ambito del sistema di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 1221/2009 devono tenere conto dei documenti di riferimento settoriali quando sviluppano i rispettivi sistemi di gestione ambientale e valutano le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all’allegato IV del regolamento.

(2)A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione doveva definire un piano di lavoro mediante il quale stabilire l’elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali. In tale piano di lavoro (2) la Commissione annovera le telecomunicazioni e i servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) tra i settori prioritari.

(3)Il documento di riferimento settoriale per il settore delle telecomunicazioni e dei servizi TIC dovrebbe definire le migliori pratiche di gestione ambientale per tutti i fornitori di telecomunicazione e di servizi TIC, compresi gli operatori delle telecomunicazioni, le società di consulenza in materia di TIC, le società di elaborazione di dati e hosting, gli sviluppatori e gli editori di software, le emittenti e gli installatori di apparecchiature e di siti di TIC. È inoltre opportuno proporre indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza specifici per una data pratica di gestione ambientale, laddove ciò sia possibile e rappresentativo.

(4)Le migliori pratiche di gestione ambientale per il settore in questione (3) dovrebbero consentire di individuare azioni concrete da intraprendere per migliorare la gestione ambientale globale delle imprese in quattro macroaree. Queste macroaree, che si ritiene possano sostenere al meglio gli sforzi di tutti i fornitori di telecomunicazioni e di servizi TIC, sono le questioni trasversali, i centri dati, le reti di comunicazione elettronica e il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali in altri settori.

(5)Affinché le organizzazioni del settore delle telecomunicazioni e dei servizi TIC, i verificatori ambientali, le autorità nazionali, gli organismi di accreditamento e di abilitazione e gli altri operatori dispongano del tempo sufficiente per prepararsi all’introduzione del documento di riferimento settoriale, è opportuno differire la data di applicazione della presente decisione.

(6)Per elaborare il documento di riferimento settoriale la Commissione ha consultato gli Stati membri e altri portatori di interessi in conformità del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Il documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore delle telecomunicazioni e dei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) figura nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 25 marzo 2022.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.420.01.0087.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A420%3ATOC

 

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