La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione è tenuta ad elaborare documenti di riferimento per determinati settori economici. Tali documenti devono includere le migliori pratiche di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali. Le organizzazioni registrate o in procinto di registrarsi nell’ambito del sistema di ecogestione e audit istituito dal suddetto regolamento devono tenere conto dei documenti di riferimento settoriali quando sviluppano i rispettivi sistemi di gestione ambientale e valutano le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all’allegato IV del regolamento.
(2)A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione doveva definire un piano di lavoro mediante il quale stabilire l’elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali. In tale piano di lavoro (2) la Commissione annovera la fabbricazione di prodotti in metallo lavorato tra i settori prioritari.
(3)Il documento di riferimento settoriale dovrebbe individuare, attraverso le migliori pratiche di gestione ambientale del settore (3), azioni concrete per migliorare la gestione ambientale complessiva delle imprese produttrici di prodotti in metallo lavorato in tre macroaree, nelle quali rientrano i principali aspetti ambientali di tali imprese dal punto di vista dei fabbricanti. Dette macroaree sono le questioni trasversali, l’ottimizzazione dei consumi ausiliari e i processi di fabbricazione. È inoltre opportuno proporre indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza specifici per una data pratica di gestione ambientale, laddove ciò sia possibile e rappresentativo.
(4)Affinché le organizzazioni del settore della fabbricazione di prodotti in metallo lavorato, i verificatori ambientali, le autorità nazionali, gli organismi di accreditamento e di abilitazione e gli altri operatori dispongano del tempo sufficiente per prepararsi all’introduzione del documento di riferimento settoriale, è opportuno differire la data di applicazione della presente decisione.
(5)Per elaborare il documento di riferimento settoriale la Commissione ha consultato gli Stati membri e altri portatori di interessi in conformità del regolamento (CE) n. 1221/2009.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Il documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della fabbricazione di prodotti in metallo lavorato figura nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 25 marzo 2022.
Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.420.01.0055.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A420%3ATOC
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