La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell’articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.
(2)A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, il 14 dicembre 2020 l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper», richiesto dalla Cambogia, è ormai iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell’atto di Ginevra.
(3)In conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale dell’indicazione geografica «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) perché possano essere presentate eventuali opposizioni.
(4)A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale dell’indicazione geografica «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» alla luce delle condizioni stabilite in tale articolo e ha concluso che sono soddisfatte.
(5)Poiché la Commissione non ha ricevuto opposizione alcuna ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell’Unione, a norma dell’atto di Ginevra, il nome «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper».
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il nome «ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper», iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale, è protetto nell’Unione.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto del tipo «pepe».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.418.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A418%3ATOC
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