Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
(2)Il 21 e 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha dichiarato che non accetterà alcun tentativo da parte di paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici, ha condannato tutti gli attacchi ibridi alle frontiere dell’UE e ha affermato che risponderà di conseguenza. Ha sottolineato che l’UE continuerà a contrastare l’attacco ibrido in corso lanciato dal regime bielorusso, anche adottando ulteriori misure restrittive nei confronti di persone e soggetti giuridici, conformemente al suo approccio graduale, in via d’urgenza.
(3)Considerata la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione di cui alla decisione 2012/642/PESC debbano essere modificati per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone il cui nome figura nell’elenco allegato che:
a)Sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e ogni altra persona loro associata;
b)Traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono; oppure
c)Organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare:
i)L’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o
ii)Il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività.»;
2)L’articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi il cui nome figura nell’elenco allegato che soddisfano uno dei criteri seguenti:
a)Dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo associati a tali persone, enti o organismi;
b)Dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono;
c)Dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare:
i)L’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o
ii)Il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività;
d)Dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi posseduti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui alle lettere a), b) o c).».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.405.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A405%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it