Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1), relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
(2)Il 24 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1031 (2) che modifica la decisione 2012/642/PESC con cui si introducono una serie di restrizioni economiche, compreso il divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia.
(3)In tale contesto è opportuno introdurre alcune eccezioni al divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia.
(4)È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare determinate misure.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L'articolo 2 undecies della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 undecies
1.È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:
a)Al governo bielorusso e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; oppure
b)A qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a).
2.I divieti nel paragrafo 1 non si applicano alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità o organismi bielorussi qualora il rischio assicurato sia situato nell'Unione né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione.
3.I divieti nel paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.405.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A405%3ATOC
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