Regolamento (UE) 2021/1986 del Consiglio del 15 novembre 2021 che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Leggi Ue

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) attua la decisione 2012/642/PESC e prevede in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione.

(2)Il regolamento (UE) 2021/1030 del Consiglio (3), che ha modificato il regolamento (CE) n. 765/2006, ha introdotto ulteriori sanzioni economiche mirate, compreso il divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione al governo, agli enti pubblici e alle agenzie bielorussi.

(3)Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1989 (4), che modifica la decisione 2012/642/PESC e introduce alcune eccezioni al divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso, agli enti e alle agenzie pubbliche bielorusse al fine di evitare conseguenze indesiderate.

(4)Talune misure in questione rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, l’attuazione di tali misure richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L'articolo 1 terdecies del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 terdecies

1. È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:

i)Al governo della Bielorussia, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

ii)A qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i).

2.I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano né alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità od organismi bielorussi in cui il rischio assicurato è situato nell'Unione, né alla fornitura di assicurazioni per le missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione.

3.I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.405.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A405%3ATOC

 

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