Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 765/2006 (2) del Consiglio attua la decisione 2012/642/PESC e dispone, in particolare, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità e degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione.
(2)Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1990 (3), che introduce un ulteriore criterio di designazione per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione.
(3)Tale modifica deve trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 765/2006 al fine di consentire un’applicazione corretta e uniforme del divieto in tutta l’Unione.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2006 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Nell’allegato I sono altresì elencate:
a)Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2012/642/PESC, come persone, entità od organismi che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano:
i)L’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o
ii)Il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione; e
b)Le persone giuridiche, le entità o gli organismi che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2012/642/PESC, sono stati identificati dal Consiglio come persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati da persone, entità od organismi di cui alla lettera a).».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.405.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A405%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it