Regolamento (UE) 2021/1985 del Consiglio del 15 novembre 2021che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Leggi EurLex

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 765/2006 (2) del Consiglio attua la decisione 2012/642/PESC e dispone, in particolare, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità e degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione.

(2)Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1990 (3), che introduce un ulteriore criterio di designazione per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione.

(3)Tale modifica deve trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 765/2006 al fine di consentire un’applicazione corretta e uniforme del divieto in tutta l’Unione.

(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2006 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Nell’allegato I sono altresì elencate:

a)Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2012/642/PESC, come persone, entità od organismi che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano:

i)L’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o

ii)Il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione; e

b)Le persone giuridiche, le entità o gli organismi che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2012/642/PESC, sono stati identificati dal Consiglio come persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati da persone, entità od organismi di cui alla lettera a).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.405.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A405%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
12583
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89332479
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.144.82.128