La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (1), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione, del 14 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i criteri di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro del nome di dominio di primo livello .eu (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La Commissione è tenuta a designare il registro, al quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu, sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria. La procedura di selezione deve essere organizzata dalla Commissione in due fasi, mediante le quali la Commissione deve prima valutare l'ammissibilità dei candidati e poi stabilire la graduatoria dei candidati ammissibili sulla base dei criteri di selezione definiti nel regolamento delegato (UE) 2020/1083.
(2)L'attuale contratto per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu tra la Commissione e il registro è stato firmato il 10 ottobre 2014 per un periodo di cinque anni, successivamente prorogato nel 2019 per altri tre anni. Esso giungerà a scadenza il 12 ottobre 2022.
(3)Il 1o marzo 2021 la Commissione ha pubblicato un bando per la selezione del registro del dominio di primo livello .eu (2021-026011) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, rivolto alle organizzazioni che desiderano essere incaricate dell'organizzazione, della gestione e dell'amministrazione del dominio di primo livello .eu.
(4)Il bando è stato chiuso il 18 maggio 2021 e sono pervenute cinque candidature.
(5)Durante la prima fase della procedura di selezione, la Commissione ha verificato che non fossero presenti criteri di esclusione e che i candidati soddisfacessero i criteri di ammissibilità. Quattro candidature sono risultate ammissibili. L'elenco dei canditati ammissibili è stato pubblicato il 9 luglio 2021 e la Commissione ha informato ciascun candidato dei risultati della prima fase della procedura.
(6)Durante la seconda fase della procedura, la Commissione ha valutato i candidati ammissibili e ha stabilito una graduatoria sulla base dei criteri di selezione. La Commissione ha esaminato le candidature e ha istituito una scheda di valutazione comprendente i risultati ottenuti da ciascuna candidatura. La qualità delle candidature è stata valutata, in linea con la sezione 3.2 del bando, in base alla qualità del servizio proposto, all'adeguatezza del livello di risorse umane e tecniche proposto per svolgere i compiti del registro e alla situazione finanziaria e di conformità proposta per svolgere i compiti del registro. Per l'analisi delle candidature la Commissione ha inoltre ricevuto assistenza da esperti esterni indipendenti.
(7)La Commissione ha stabilito la graduatoria dei candidati. Il primo candidato, EURid (European Registry for Internet Domains), dovrebbe essere designato come il prossimo registro del dominio di primo livello .eu ed essere invitato ad avviare trattative per la firma del contratto conformemente al bando di selezione. Tale contratto deve essere disciplinato dai principi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/857 della Commissione (3).
(8)A norma dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/1083, se le trattative contrattuali tra il candidato selezionato e l'autorità contraente cessano senza che il contratto sia stipulato, la Commissione designa quale registro il candidato successivo in graduatoria,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
EURid (European Registry for Internet Domains) è il registro del dominio di primo livello .eu incaricato dell'organizzazione, della gestione e dell'amministrazione del dominio di primo livello .eu a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/517 e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2.
Articolo 2
EURid (European Registry for Internet Domains) è invitato a stipulare un contratto che specifichi le condizioni secondo cui la Commissione supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu da parte del registro, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/517.
Qualora le trattative contrattuali tra EURid (European Registry for Internet Domains) e la Commissione dovessero cessare senza che il contratto sia stipulato, il candidato successivo in graduatoria è designato quale registro, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/1083.
Il contratto di concessione del servizio ha una durata iniziale di cinque anni e può essere prorogato una volta per un ulteriore periodo di massimo cinque anni.
Articolo 3
La decisione di esecuzione 2014/207/UE della Commissione (4) è abrogata.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.378.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A378%3ATOC
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