La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, e l’articolo 166, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (1), in particolare l’articolo 15,
visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’esigenza di rafforzare e ampliare il programma Erasmus+ è stata espressa dal Consiglio europeo in varie occasioni. Inoltre, durante le consultazioni relative alla valutazione intermedia del programma Erasmus+ (2014-2020) istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al programma che lo sostituirebbe (4), è stata stabilita la necessità di garantire la continuità nella portata, nell’assetto e nei meccanismi di erogazione del programma Erasmus+. Nel contempo è stata individuata l’esigenza di apportare una serie di miglioramenti affinché il programma Erasmus+ diventi maggiormente inclusivo, semplice e gestibile per i beneficiari.
(2)Il regolamento Erasmus+ e il regolamento sul corpo europeo di solidarietà prevedono che la Commissione elabori un quadro di misure per l’inclusione a favore delle persone con minori opportunità (5). In considerazione delle analogie che intercorrono tra i programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» per quanto riguarda alcuni dei gruppi destinatari (persone con minori opportunità nel programma Erasmus+ e giovani con minori opportunità nel programma «corpo europeo di solidarietà»), del carattere comune delle strutture di attuazione dei due programmi e delle similitudini nella struttura di finanziamento, è opportuno istituire un quadro comune di misure per l’inclusione.
(3)Il quadro di misure per l’inclusione dovrebbe tenere conto dei settori di intervento per le sfide mondiali di cui all’allegato III, punto 4, del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), come pure del piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport per il periodo 2021-2024. Le organizzazioni quali le entità che ricevono sovvenzioni nell’ambito dei programmi svolgono un ruolo fondamentale nel rendere l’inclusione una realtà, segnatamente in termini di sviluppo organizzativo, (acquisendo e rafforzando la capacità di gestione dei progetti di inclusione e dei requisiti di accessibilità e promuovendo l’inclusione in tutta l’organizzazione, nonché di sensibilizzazione e di sostegno ai partecipanti prima, durante e dopo il progetto.
(4)In alcuni casi, le persone con minori opportunità sono meno propense a partecipare ai programmi per motivi finanziari, a causa della loro situazione economica o dei costi di partecipazione più elevati che la loro specifica situazione comporta, come spesso accade alle persone con disabilità. In tali casi la loro partecipazione potrebbe essere agevolata con un sostegno finanziario mirato.
(5)La mancanza di consapevolezza circa la disponibilità di misure specifiche a favore delle persone con minori opportunità può comportare una minore partecipazione di questi gruppi destinatari. È necessario un maggiore impegno per sensibilizzare queste persone e accrescere il loro livello di informazione e consapevolezza in merito alle opportunità esistenti e alle modalità per accedervi.
(6)Le organizzazioni sono invitate ad affrontare l’inclusione e la diversità in linea con le loro esigenze e con quelle della loro comunità. Il personale che si occupa specificamente dell’inclusione e della diversità e dei partecipanti con minori opportunità nell’organizzazione di appartenenza può trarre beneficio dalla collaborazione con colleghi di altre organizzazioni per sostenere le persone con minori opportunità. Al fine di contribuire ad accrescere le capacità del personale in tale ambito è possibile predisporre diverse forme di sostegno, quali sessioni di formazione, esperienze di apprendimento tra pari e opportunità di affiancamento lavorativo.
(7)Un forte approccio di sostegno nei confronti dei partecipanti con minori opportunità è fondamentale per contribuire ad eliminare gli ostacoli che si frappongono alla loro piena partecipazione ai programmi.
(8)L’inclusione e la diversità rientrano tra i criteri di selezione delle domande di finanziamento e di assegnazione del sostegno finanziario. Nel processo di attribuzione delle sovvenzioni possono essere considerati prioritari i progetti di qualità che affrontano in maniera attiva l’inclusione e la diversità e che coinvolgono partecipanti con minori opportunità.
(9)Le persone con minori opportunità dovrebbero essere raggiunte nei rispettivi ambienti personali, adattando l’approccio alle loro esigenze specifiche di informazione e accessibilità. Importanti fattori di successo per fornire informazioni ai gruppi sottorappresentati sono la cooperazione con i portatori di interessi che lavorano con questi gruppi destinatari e il coinvolgimento degli utenti a livello locale e regionale.
(10)Le attività di sorveglianza dedicate, svolte avvalendosi di una serie di indicatori specifici, dovrebbero fornire dati qualitativi e quantitativi per sostenere gradualmente un uso ancora più strategico e mirato della dotazione finanziaria disponibile nell’ambito dei programmi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.378.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A378%3ATOC
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