Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio del 22 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture.

conflitto leggi

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 (1) relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall’altra (2) (l’«accordo sugli scambi e la cooperazione»). L’accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

(2)Conformemente all’articolo 494 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, l’Unione e il Regno Unito (le «parti») hanno convenuto di cooperare al fine di garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle loro acque siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti. Le parti condividono l’obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a proporzioni destinate a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile («MSY»).

(3)Ai sensi dell’articolo 498 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, le parti devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare i totali ammissibili di catture («TAC») per gli stock condivisi.

(4)La Commissione dovrebbe svolgere le consultazioni annuali a nome dell’Unione e sulla base delle posizioni dell’Unione che saranno definite dal Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato.

(5)La piena e regolare partecipazione del Consiglio e dei suoi organi preparatori al processo di consultazione annuale con il Regno Unito sulla fissazione delle possibilità di pesca per gli stock in questione dovrebbe essere garantita mediante un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione, in conformità del principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(6)Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(7)L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone all’Unione di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

(8)L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 impone all’Unione di applicare alla gestione della pesca l’approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

(9)A norma dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013, la gestione della pesca dovrebbe essere coerente con l’obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico come stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, impone inoltre all’Unione di eliminare gradualmente i rigetti grazie, tra l’altro, alla promozione di metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull’ecosistema marino e le risorse alieutiche.

(10)L’articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che l’Unione adotti misure di gestione e di conservazione sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.378.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A378%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
10761
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89330657
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.144.40.216