Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1847 della Commissione del 14 ottobre 2021 sulla designazione di un sostituto legale per determinate scadenze del LIBOR CHF.

Eurlex 100

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 23 ter, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)Il tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra in franchi svizzeri (LIBOR CHF) è uno dei cinque tassi LIBOR calcolati su valuta, amministrati dall’Ice Benchmark Administration (IBA). Il LIBOR CHF rappresenta il tasso d’interesse al quale le grandi e principali banche attive a livello internazionale possono ottenere fondi nel mercato dei prestiti all’ingrosso non garantiti in franchi svizzeri. Il LIBOR è calcolato dall’IBA sulla base dei dati ricevuti da un panel di banche.

(2)La Financial Conduct Authority del Regno Unito (FCA) ha annunciato la cessazione di determinati indici di riferimento LIBOR, incluso il LIBOR CHF, entro la fine del 2021. La cessazione è motivata dalle perplessità circa il fatto che il LIBOR, per talune scadenze, rispecchi in modo adeguato un mercato sottostante o una realtà economica rappresentativa di un mercato dei prestiti all’ingrosso non garantiti. Tali perplessità trovano origine nella riluttanza della maggior parte delle banche partecipanti al panel a continuare a contribuire alle scadenze LIBOR interessate, annunciata il 5 marzo 2021 dall’IBA nel documento di feedback sulla consultazione circa la potenziale cessazione del LIBOR (ICE LIBOR Feedback statement on consultation on potential cessation).

(3)In passato il LIBOR CHF è stato utilizzato da molte banche dell’Unione come tasso di riferimento in un grande numero di mutui ipotecari al dettaglio in essere, la maggior parte dei quali scadrà dopo la fine del 2021. Dai dati raccolti tramite la consultazione pubblica condotta dalla Commissione è emerso che nell’Unione ci sono attualmente contratti ipotecari collegati al LIBOR CHF per circa 35 miliardi di EUR. La maggior parte di tali contratti in essere si trova in Polonia, mentre i restanti sono in Austria, Slovenia, nei Paesi Bassi e in Francia.

(4)L’entità delle potenziali perturbazioni causate dalla cessazione del LIBOR CHF e la necessità di attenuare la discontinuità dei contratti collegati al LIBOR CHF per evitare che si concretizzino tali perturbazioni sono state evidenziate in una serie di scambi tra la Commissione e le autorità pubbliche interessate. La Commissione ha debitamente tenuto conto degli elementi fattuali forniti per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 23 ter del regolamento (UE) 2016/1011 e, quindi, per stabilire la necessità di un suo intervento.

(5)Secondo il rapporto 2021 sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca nazionale di Polonia (2), alla fine del 2020 oltre 410 000 famiglie polacche avevano mutui ipotecari collegati al LIBOR CHF, con varie scadenze di tale indice. Questi rappresentano circa il 20 % del portafoglio ipotecario totale della Polonia, corrispondente secondo altri dati forniti dalle autorità competenti a un valore complessivo approssimativo di 100 miliardi di PLN (circa 22 miliardi di EUR). Per la maggior parte si tratta di mutui a lungo termine con scadenza successiva al 2030. Il rapporto evidenzia i rischi che la cessazione del LIBOR CHF comporta e la necessità di assicurare la continuità dei mutui casa denominati in franchi svizzeri per evitare il concretizzarsi di tali rischi. Il rapporto sottolinea inoltre che l’assenza di clausole di riserva e di atti giuridici che designino il sostituto del tasso riferimento LIBOR CHF potrebbe minacciare la continuità di tali contratti e, di conseguenza, tradursi in perdite finanziarie per le banche. Il ministero delle Finanze polacco ha trasmesso alla Commissione dati analoghi.

(6)In Austria a giugno 2021 risultano tra 50 000 e 60 000 mutui ipotecari concessi alle famiglie austriache collegati al LIBOR CHF, pari a un volume di 9,6 miliardi di EUR e a circa il 5,7 % dell’intero debito delle famiglie austriache. Circa 400 banche austriache hanno portafogli ipotecari collegati al LIBOR CHF. La Banca nazionale d’Austria e l’Autorità austriaca per i mercati finanziari (FMA) hanno presentato dati giustificativi simili in una lettera inviata alla Commissione.

(7)In Slovenia al 31 dicembre 2020 risultano oltre 6 700 contratti di credito al consumo collegati al LIBOR CHF, l’ultimo batch dei quali con scadenza non prima del 2043, per un valore totale superiore a 300 milioni di EUR. Inoltre, su quindici banche, nove hanno esposizioni verso il LIBOR CHF. In queste nove banche i mutui per l’acquisto di un’abitazione in LIBOR CHF rappresentano il 6,34 % di tutti i mutui per l’acquisto di un’abitazione e i mutui ipotecari in LIBOR CHF rappresentano il 7,13 % di tutti i mutui ipotecari.

(8)Nei Paesi Bassi si stima che vi siano mutui ipotecari al dettaglio collegati al LIBOR CHF privi di clausole di riserva per 500 milioni di EUR.

(9)Nelle banche regionali francesi ci sono circa 6 400 contratti di prestiti al dettaglio collegati al LIBOR CHF con scadenza successiva al 2021.

(10)A norma del regolamento (UE) 2016/1011 gli utenti degli indici di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito e, ove possibile e opportuno, designano uno o più indici di riferimento alternativi come tasso di riserva per la sostituzione di un indice in via di cessazione. I contratti collegati al LIBOR CHF sono stati conclusi molto prima che potesse essere prevedibile la cessazione di tale indice di riferimento e prima dell’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2016/1011. Pertanto tali contratti non contengono clausole di riserva per far fronte all’impossibilità per un amministratore di pubblicare un indice di riferimento a partire da una determinata data.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.374.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A374%3ATOC

 

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