Decisione (UE) 2021/1844 del Consiglio del 18 ottobre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo Euromediterraneo.

Eurlex 100

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra («accordo»), è stato concluso dall’Unione con la decisione 2002/357/CE, CECA (1) del Consiglio e della Commissione, ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002.

(2)L’accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 89 dell’accordo («Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.

(3)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.

(4)In seguito all’adozione della decisione (UE) 2020/2067 (3) del Consiglio, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, relativamente alla modifica dell’accordo per sostituire il protocollo n. 3, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/2021 (4) per sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo testo.

(5)Il protocollo n. 3 contiene, da una parte, un riferimento dinamico alla convenzione,che la rende applicabile fra l’Unione e la Giordania, e dall’altra parte, le norme transitorie applicabili come serie alternativa di norme d’origine a quelle previste dalla vigente convenzione a decorrere dal 1o settembre 2021.

(6)Nell’ambito del sostegno dell’Unione alla Giordania nel contesto della crisi dei rifugiati siriani, nel luglio 2016 l’Unione e la Giordania hanno convenuto di rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo.

(7)Di conseguenza, il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2016 (5) per modificare le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e per integrare l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.

(8)Il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2018 (6) èal fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3, rendendo più flessibili il regime delle norme di origine e prorogando la durata del regime stabilito dalla decisione n. 1/2016 fino al 31 dicembre 2030. La decisione n. 1/2016 è entrata in vigore il 4 dicembre 2018.

(9)Affinché sia assicurata la continuità nell’applicazione della decisione n. 1/2016 e della decisione n. 1/2018, è necessario collegarle alle norme transitorie che applicabili dal 1o settembre 2021. Occorre pertanto adottare una decisione che modifichi il protocollo n. 3, aggiungendo allo stesso un’appendice B, affinché quanto disposto dalle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 resti valido. Il Consiglio di associazione adotterà tale decisione di modifica. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 3.

(10)L’applicazione dell’appendice B al protocollo 3 dovrebbe essere accompagnata da obblighi adeguati di monitoraggio e comunicazione. Inoltre, dovrebbe essere possibile sospendere l’applicazione dell’appendice B al protocollo 3 qualora le condizioni per la sua applicazione non siano più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l’istituzione di misure di salvaguardia.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.373.01.0091.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A373%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
10854
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89330750
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.139.67.228