Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Nelle conclusioni del 20 novembre 2007 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio si sono compiaciuti della comunicazione della Commissione sul futuro delle relazioni fra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde. In particolare, il Consiglio si è compiaciuto per l’approfondimento delle relazioni tra l’Unione e il Cabo Verde mediante l’attuazione di un piano d’azione per lo sviluppo di un «partenariato speciale» tra le due parti. Inoltre, detta comunicazione stabilisce che l’obiettivo di tale «partenariato speciale» è di sviluppare un dialogo aperto, costruttivo e pragmatico e che la lotta all’immigrazione illegale sia una priorità strategica condivisa.
(2)Il 1o dicembre 2014 è entrato in vigore l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea (1) («accordo del 2014»).
(3)Dal 1o dicembre 2014 la legislazione dell’Unione e di Cabo Verde si è evoluta con la revisione del codice dei visti mediante il regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la decisione di Cabo Verde di esentare i cittadini dell’Unione dagli obblighi di visto per soggiorni fino a 30 giorni. Alla luce di tali cambiamenti e in considerazione della valutazione effettuata dal comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo del 2014 e incaricato di monitorare l’attuazione dell’accordo del 2014, è opportuno che alcune disposizioni che facilitano il rilascio dei visti ai cittadini di Cabo Verde e, su base di reciprocità, dell’Unione, per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni in periodi di 180 giorni siano adeguate e integrate da un accordo di modifica.
(4)Il 29 ottobre 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Cabo Verde per la conclusione di un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifichi l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea («accordo di modifica»). Il 30 gennaio 2020 i negoziati si sono conclusi positivamente e il 24 luglio 2020 l’accordo di modifica è stato siglato mediante scambio di e-mail.
(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(7)È opportuno firmare l’accordo di modifica a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva, e approvare le dichiarazioni comuni a esso accluse,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea è approvato a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di tale accordo di modifica (4).
Articolo 2
Le dichiarazioni comuni accluse all’accordo di modifica sono approvate a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo di modifica a nome dell’Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.371.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A371%3ATOC
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