La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1)Le importazioni nell’Unione di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a misure antidumping con aliquote dal 5,1 % al 9,8 % per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nel campione è stata fissata un’aliquota del dazio pari al 5,3 %. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio (2) ha istituito un’aliquota del dazio nazionale del 9,8 % sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità.
(2)In seguito a un riesame in previsione della scadenza, le misure iniziali sono state prorogate per altri cinque anni dal regolamento di esecuzione(UE) 2017/325 della Commissione (3).
(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 (4) la Commissione ha concluso che la società Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd (Wuxi Solead) soddisfaceva i criteri per essere considerata un nuovo produttore esportatore e il suo nome è stato aggiunto all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione.
(4)In seguito alla modifica del nome (5) del 16 gennaio 2020, il 26 maggio 2020 la società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale modifica non pregiudicava il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicabile sotto il nome precedente.
(5)La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome non pregiudicava le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1706 e in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile a Wuxi Solead.
(6)L’8 luglio 2021 la Commissione ha informato le parti interessate delle risultanze di cui sopra e le ha invitate a presentare osservazioni entro un termine stabilito. Non è pervenuta alcuna osservazione.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
1.Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, il riferimento a:
«Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd.
Yixing City»
si intende fatto a:
«Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd.
Yixing City»
2.Il codice addizionale TARIC A977 applicabile ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione si applica a Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd, Yixing City, a decorrere dal 16 gennaio 2020. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Jiangsu Solead New Material Group Co., Ltd., Yixing City, in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 per quanto riguarda Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.369.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A369%3ATOC
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