Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014 (2), per attuare alcune misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC.
(2)Il 29 luglio 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2588 (2021). Tale risoluzione estende le deroghe all'embargo sulle armi e amplia l'ambito di applicazione delle misure restrittive.
(3)Il 18 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1823 (3), che modifica la decisione 2013/798/PESC conformemente alla risoluzione UNSC 2588 (2021).
(4)Poiché alcune di tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione per attuarle e procedere ad adeguamenti tecnici alla luce delle risoluzioni UNSC precedenti, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:
1)All'articolo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)Relativi alle armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, nonché alle munizioni e alle componenti appositamente progettate per tali armi, ai veicoli militari di terra non armati, ai veicoli militari di terra equipaggiati di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, ai relativi pezzi di ricambio, ai lanciarazzi RPG e alle munizioni appositamente progettate per tali armi, e ai mortai di calibro pari a 60 mm e 82 mm e alle munizioni appositamente progettate per tali armi, alle forze di sicurezza della Rca, comprese le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all'uso nel processo di SSR della Rca, a condizione che la fornitura di tale assistenza o di tali servizi sia stata notificata al comitato delle sanzioni con un preavviso di almeno 20 giorni,»;
2)All'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:
«k)Sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di atti, nella Repubblica centrafricana, che violano il diritto internazionale umanitario, compresi gli attacchi contro il personale medico o il personale umanitario.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.369.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A369%3ATOC
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