Decisione (UE) 2021/1815 della Banca Centrale europea del 7 ottobre 2021 sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45).

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Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 132, paragrafo 3,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19.1 e l’articolo 34,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998,sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Per garantire la certezza del diritto e a fini di trasparenza, le istituzioni dovrebbero essere informate dei metodi applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio (2) per inadempienza degli obblighi di riserva minima stabiliti dal regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (3).

(2)La formula e il metodo applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni per inadempienza, totale o parziale, dell’obbligo di riserva minima sono precisate in una notifica della Banca centrale europea relativa all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell'obbligo di riserva minima (4). A fini di certezza del diritto e per prevenire un’ulteriore frammentazione del quadro giuridico relativo all’irrogazione di sanzioni nei diversi ambiti di competenza della BCE, è opportuno che la notifica sia revocata e che il relativo contenuto sia trasferito in una nuova decisione.

(3)Analogamente, è necessario a fini di trasparenza definire la formula e il metodo applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2531/98 per inadempimento dell’obbligo di notificare alla banca centrale nazionale competente le restrizioni che impedirebbero all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti come riserva minima ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

(4)Per garantire un quadro armonizzato per l'applicazione degli obblighi di riserve minime, è necessario che la decisione si applichi a partire dalla stessa data della modifica all'articolo 11 del regolamento (CE) 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (5),

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce la metodologia applicata dalla BCE nel calcolo delle sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2531/98.

Articolo 2

Metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di riserva minima

Laddove la BCE irroghi sanzioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98, la sanzione applicabile per inadempienza dell’obbligo di riserva minima ai sensi del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) si calcola sulla base della formula e del metodo stabiliti nell’allegato I alla presente decisione.

Articolo 3

Metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempimento degli obblighi di notifica relativi alle riserve minime

Laddove la BCE irroghi una sanzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2531/98 per inadempimento dell’obbligo di notificare alla competente banca centrale nazionale le restrizioni che impedirebbero ad un’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti quale riserva minima ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), le sanzioni applicabili si calcolano sulla base della formula e del metodo stabiliti nell'allegato II alla presente decisione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 3 novembre 2021.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 2021.

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.367.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A367%3ATOC

 

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