Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 132, paragrafo 3,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 34.3 e 19.1,
visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Per garantire la certezza del diritto e a fini di trasparenza, le istituzioni dovrebbero essere informate dei metodi applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni irrogate per inadempienza degli obblighi di riserva minima stabiliti dal regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (2).
(2)La formula e il metodo applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni per inadempienza, totale o parziale, dell’obbligo di riserva minima applicate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2531/98 del Consiglio (3) sono precisate in una notifica della Banca centrale europea sull’irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell’obbligo di riserva minima (4). A fini di certezza del diritto e per prevenire ulteriore frammentazione del quadro giuridico in relazione all’irrogazione di sanzioni nei diversi ambiti di competenza della BCE, è opportuno che la notifica sia revocata e che il relativo contenuto sia trasferito nella decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea (BCE/2021/45) (5) e che i riferimenti nel regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (6) siano modificati di conseguenza.
(3)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4).
(4)Al fine di garantire un quadro armonizzato per l’applicazione degli obblighi di riserva minima, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data della decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45),
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) è modificato come segue:
1.All’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 1, le parole «regolamento del Consiglio» sono sostituite da «regolamento (CE) n. 2532/98»;
2.All’articolo 11, paragrafi 1 e 3, le parole «regolamento del Consiglio sulle riserve minime» sono sostituite da «regolamento (CE) n. 2532/98»;
3.L’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2.Nel caso in cui la BCE irroghi una sanzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98, la sanzione applicabile è calcolata utilizzando la formula e il metodo precisati nella decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45) (*1).
(*1)Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45) (GU L 367 del 15.10.2021, pag. 4).»."
Articolo 2
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 2021
Per il Consiglio direttivo della BCE
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.367.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A367%3ATOC
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