Regolamento (UE) 2021/1814 della Banca Centrale europea del 7 ottobre 2021 che modifica il Regolamento (CE) 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2021/46).

leggi sanderson

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 132, paragrafo 3,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 34.3 e 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Per garantire la certezza del diritto e a fini di trasparenza, le istituzioni dovrebbero essere informate dei metodi applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni irrogate per inadempienza degli obblighi di riserva minima stabiliti dal regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (2).

(2)La formula e il metodo applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni per inadempienza, totale o parziale, dell’obbligo di riserva minima applicate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2531/98 del Consiglio (3) sono precisate in una notifica della Banca centrale europea sull’irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell’obbligo di riserva minima (4). A fini di certezza del diritto e per prevenire ulteriore frammentazione del quadro giuridico in relazione all’irrogazione di sanzioni nei diversi ambiti di competenza della BCE, è opportuno che la notifica sia revocata e che il relativo contenuto sia trasferito nella decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea (BCE/2021/45) (5) e che i riferimenti nel regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (6) siano modificati di conseguenza.

(3)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4).

(4)Al fine di garantire un quadro armonizzato per l’applicazione degli obblighi di riserva minima, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data della decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45),

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) è modificato come segue:

1.All’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 1, le parole «regolamento del Consiglio» sono sostituite da «regolamento (CE) n. 2532/98»;

2.All’articolo 11, paragrafi 1 e 3, le parole «regolamento del Consiglio sulle riserve minime» sono sostituite da «regolamento (CE) n. 2532/98»;

3.L’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.Nel caso in cui la BCE irroghi una sanzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98, la sanzione applicabile è calcolata utilizzando la formula e il metodo precisati nella decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45) (*1).

(*1)Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45) (GU L 367 del 15.10.2021, pag. 4).»."

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.367.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A367%3ATOC

 

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