Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione del 14 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 17 febbraio 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», «la Cina» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2021 da Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH e Tokai ErftCarbon GmbH («i denuncianti»). La denuncia proviene dall'industria dell'Unione di determinati sistemi di elettrodi di grafite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.Registrazione

(3)A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un'inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti.

(4)Uno di questi requisiti, come indicato all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni di elettrodi di grafite originari della RPC hanno registrato un calo del 59,1 % nei quattro mesi successivi all'apertura (dal 1 marzo al 30 giugno 2021) rispetto al periodo dell'inchiesta (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020). I dati successivi all'apertura sono stati confrontati con le importazioni medie mensili dalla RPC per il periodo dell'inchiesta. I dati provengono dalla banca dati Comext (Eurostat) e dalla banca dati Surveillance. È stato effettuato un adeguamento volto a escludere i prodotti che non rientrano nella definizione del prodotto (cfr. il considerando 187).

(5)La Commissione non ha pertanto disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, in quanto non era soddisfatta la condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, ossia un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni.

1.3.Parti interessate

(6)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, oltre alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

1.4.Osservazioni sull'apertura

(7)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(8)La Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»), Eurofer, Misano, Sangraf, Trasteel e i denuncianti hanno chiesto un'audizione ai servizi della Commissione. Hanno presentato tale richiesta entro il termine stabilito e hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(9)Varie parti interessate hanno formulato osservazioni in merito all'apertura dell'inchiesta. Tali osservazioni hanno riguardato in particolare la definizione del prodotto, il numero di controllo del prodotto, il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'interesse dell'Unione non è un criterio pertinente per valutare se una denuncia giustifichi l'apertura di un procedimento antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base. Di conseguenza tali osservazioni non sono state prese in esame in rapporto alle argomentazioni riguardanti l'apertura del procedimento. Inoltre le osservazioni ricevute dopo la scadenza del termine previsto nell'avviso di apertura per la presentazione delle osservazioni non sono state prese in considerazione in questa fase e saranno trattate nella fase definitiva. Le argomentazioni relative alla definizione del prodotto e le richieste di esclusione di prodotti sono state trattate nella sezione 2.3 del presente regolamento.

(10)Per quanto riguarda le argomentazioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità, i denuncianti, sulla base dei dati TARIC, hanno dimostrato l'aumento delle importazioni dalla Cina e il calo dei prezzi delle stesse. Hanno provato che i prezzi di tali importazioni erano sostanzialmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Hanno inoltre sostenuto che i prezzi ridotti delle importazioni cinesi hanno costretto l'industria dell'UE ad abbassare i propri prezzi al di sotto del costo di produzione. Ciò ha comportato un calo delle vendite e della redditività che ha arrecato un pregiudizio all'industria dell'UE. Basandosi su dati del settore, i denuncianti hanno inoltre dimostrato che, a partire dalla metà del 2019, i produttori dell'Unione hanno subito un calo considerevole della produzione, dell'utilizzo degli impianti, delle vendite nonché dei prezzi e dei profitti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.366.01.0062.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A366%3ATOC

 

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