Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1811 della Commissione del 14 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 18 febbraio 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato», «RPC» o «Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2021 da Euroalliages («il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di calcio-silicio, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell’articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti.

(4)Nel caso in esame, il denunciante non ha chiesto la registrazione e la Commissione ha constatato che i requisiti di cui alla lettera d) non erano soddisfatti in quanto non vi è stato, oltre al livello delle importazioni che hanno causato un pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta, un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni in una fase successiva. Secondo i dati Eurostat, il volume delle importazioni dalla Cina è diminuito dell’86 % nei primi quattro mesi (ovvero da marzo a giugno 2021) dopo l’apertura dell’inchiesta rispetto agli stessi mesi del periodo dell’inchiesta. Su base mensile le importazioni medie dalla Cina durante i primi quattro mesi dopo l’apertura dell’inchiesta sono diminuite del 74 % rispetto alle importazioni medie mensili durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione non ha pertanto registrato le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva.

1.2.Parti interessate

(5)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare.

(6)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(7)In questa fase dell’inchiesta non sono state richieste audizioni.

1.3.Osservazioni sull’apertura

(8)La Commissione ha ricevuto osservazioni sull’apertura da Eurofer e dalla federazione tedesca dell’acciaio (Wirtschaftsvereinigung Stahl), che hanno richiesto la chiusura dell’inchiesta.

(9)Eurofer ha sostenuto che la causa principale del rendimento fiacco dell’industria dell’Unione non sono state le importazioni cinesi bensì il calo della produzione di acciaio e, di conseguenza, la denuncia non ha dimostrato un nesso di causalità tra le importazioni cinesi e la situazione dell’industria dell’Unione. Eurofer ha inoltre sostenuto che il denunciante non ha fornito alcuna informazione in merito alla misura in cui i produttori di calcio-silicio possono produrre altre ferro-leghe con gli stessi macchinari. In più Eurofer ha sostenuto che il denunciante non ha analizzato adeguatamente fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping che potrebbero aver determinato la situazione dell’industria del calcio-silicio nell’Unione, come la pandemia di COVID-19 e il legame con l’eccesso di capacità di acciaio. Secondo quanto sostenuto da Eurofer, i presunti incrementi delle importazioni cinesi non concilierebbero con i dati Eurostat/Comext sulle importazioni per il codice NC 7202 99 80. Secondo tali dati, gli aumenti delle importazioni dalla Cina non erano visibili durante il PI, mentre gli aumenti delle importazioni dal Brasile erano molto più ingenti. Inoltre, per quanto riguarda la redditività, Eurofer e la federazione tedesca dell’acciaio hanno sostenuto che la sua riduzione era la logica conseguenza della peggiore crisi economica degli ultimi dieci anni. Secondo Eurofer è stata la situazione economica generale, piuttosto che le importazioni, a determinare i risultati negativi del denunciante. In particolare, per quanto riguarda i costi, Eurofer ha sottolineato che, contrariamente a quanto affermato dal denunciante, i costi dell’energia sono diminuiti durante il periodo dell’inchiesta e pertanto non possono aver contribuito all’aumento dei costi. Inoltre, secondo Eurofer, i costi fissi non sono aumentati, per via della minore domanda di acciaio. La federazione tedesca dell’acciaio ha aggiunto che si deve anche considerare il fatto che i produttori cinesi di elementi di lega hanno notevoli vantaggi comparativi in termini di costi di produzione delle leghe in ragione dei minori costi dell’energia e del lavoro e delle proprie fonti di materie prime. Tutto ciò dimostrerebbe che la riduzione della redditività non è stata determinata dalle importazioni cinesi, ma è stata la logica conseguenza della situazione economica generale e della pandemia di COVID-19.

(10)Nella denuncia l’undercutting è stato stabilito sulla base di determinate transazioni che costituivano le migliori informazioni di cui disponeva il denunciante in quella fase. Eurofer ha criticato questo metodo e ha anche sottolineato che l’undercutting dovrebbe prendere in considerazione se le vendite siano state effettuate alla rinfusa o in fili riempiti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.366.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A366%3ATOC

 

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